COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Casalmorese Camp.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Pol. Casalmorese Camp. 3^ Cat. Gir. A

Gara Atl.Viadanese/Casalmorese del 19.04.2009

C.U. n.41 della delegazione di MANTOVA datato 30/04/2009

La società CASALMORESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha respinto il reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto. Confermando che nella distinta arbitrale non viene indicato il giocatore con il n.10 della VIADANESE però regolarmente presente in campo. Per tale motivo la ricorrente contesta la regolarità della gara stessa.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nella distinta di cui alla gara in questione appare identificato il tesserato DELLA PARTE CLAUDIO, con il n.18. poi sceso in campo con il n.10. Di tale errore il direttore di gara da atto nel referto arbitrale e il fatto no risulta aver inficiato sulla regolarità della gara stessa. Trattasi di irregolarità meramente formale e pertanto, Questa Commissione ritiene di confermare la decisione assunta in prima istanza dal GS.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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