COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società San Fermo Camp. 2^ Cat. Gir
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società San Fermo Camp. 2^ Cat. Gir. H
Gara San Fermo/Albate Calcio del 26/04/2009
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. SAN FERMO; rilevato che,
come da delibera del Presidente Federale Pubblicata sul CU n.100/A della FIGC. del 27/02/2009, trascritto
sul CU n.34 datato 12/03/2009 del CRL, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o
essere depositati presso la Sede del CRL entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione
del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL l’8/05/2009 e che il
provvedimento disciplinare è stato pubblicato sul CU n.39 del CRL datato 30/04/2009 della delegazione diCOMO.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.