COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Arnate OFC Camp. 3^ Cat. Gi

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Arnate OFC Camp. 3^ Cat. Gir. B

Gara Jeraghese/Arnate del 22.03.2009

C.U. n.30 della delegazione di VARESE datato 02.04.2009

La società ARNATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la perdita della gara per 0-3; ha inibito il dirigente accompagnatore sig. FALTRACCO Giuseppe sino al 03.05.2009 e inflitto l’ammenda di Euro 50,00 sostenendo che l’arbitro avrebbe errato nel riportare nel referto le 6 (sei) sostituzioni in quanto in realtà le sostituzioni darebbero state solo 5 (cinque) così come previsto dalla normativa vigente. Per tali motivi la società reclamante ha richiesto che venisse confermato il risultato ottenuto sul campo e, di conseguenza, annullata l’’inibizione inflitta al proprio dirigente e la sanzione pecuniaria dell’ammenda di Euro 50,00=.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: letti gli atti e come descritto nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, rileva come in realtà il direttore di gara abbia chiaramente indicato che al 45’ del 2° T la società ARNATE “effettuava la sesta sostituzione non prevista dal regolamento”.

L’arbitro sentito da Questa Commissione a maggiori chiarimenti ha ribadito quanto descritto nel proprio rapporto di gara indicando e confermando nel dettaglio le sostituzioni effettuate nel corso del 2° T dall’ARNATE. Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra indicato, le sanzioni comminate dal GS meritano la più ampia conferma.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la sanzione inflitta dal GS appare congrua e meritevole della più ampia conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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