COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 28/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Polisp.Franciacorta PLA

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 45 del 28/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società Polisp.Franciacorta PLAY-OFF Camp. Under 21  Gir. A

Gara Franciacorta/Leone XIII Calcio del 03/05/2009

C.U. n.42 del CRL datato 07/05/2009

La società FRANCIACORTA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto l’ammenda di Euro 200,00 alla reclamante; che ha squalificato il calciatore Moris PEZZOTTI fino al 23.12.2009; il calciatore Graziano ROMAIOLI fino al 07.05.2014; ed il tecnico Ercole RUSSO fino al 30.09.2010; ha inibito il dirigente Adriano BRESCIANINI e il massaggiatore Alessio PLEBANI fino al 30.06.2010, la reclamante lamenta che i fatti si sono svolti in maniera parzialmente diversa da quanto rappresentato nel provvedimento impugnato e soprattutto che le sanzioni appaiono eccessive rispetto a quanto realmente accaduto.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale a tutti i suoi supplementi, fonti primarie e privilegiate di prova si evince che l’analisi dei fatti, epurati da valutazioni soggettive, evidenzia una sicura minore gravità degli stessi rispetto alle sanzioni che sono state irrogate. Pur rimarcando la riprovevole condotta ascritta ai singoli soggetti oggetto dei vari e diversi provvedimenti sanzionatori, appare equo graduare le pene secondo i criteri abitualmente utilizzati dalla Presente Commissione.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Moris PEZZOTTI a 5 GARE;

la squalifica del calciatore Graziano ROMAIOLI fino al 07.05.2010;

la squalifica del tecnico Ercole RUSSo fino al 30.07.2009;

l’inibizione del dirigente Adriano BRESCIANINI e del massaggiatore Alessio PLEBANI fino al 30.09.2009, conferma per il resto il provvedimento reso in prime cure e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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