COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Robbio Camp. 2^ Cat.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 05/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS Robbio Camp. 2^ Cat. Gir. W – PLAY OFF
Gara Ozzero/Robbio del 17/05/2009
C.U. n.41 della delegazione di PAVIA datato 21/05/2009
La società ROBBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore CAVAZZANI MICKAEL fino al 17.05.2010, lamentando che la condotta descritta nella delibera impugnata (insulti e un calcio) non sarebbe stata volutamente rivolta all’arbitro, trattandosi di un comportamento involontario causato dal dolore patito a seguito di un fallo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è riportato che il CAVAZZANI, nel corso della gara in oggetto, trovandosi a terra, ha rivolto nei confronti del direttore di gara un’espressione offensiva colpendolo alla gamba con un calcio. La CD rileva altresì che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che la condotta sopra descritta è stata senza alcun dubbio volontaria ed espressamente diretta nei suoi confronti. Il direttore di gara stesso, tuttavia, ha altresì precisato che il “calcio” è stato di lievissima entità, trattandosi di un mero gesto di protesta privo di alcuna violenza.
Alla luce di tale ultima precisazione fornita dall’arbitro, Codesta Commissione ritiene che il comportamento posto in essere dal CAVAZZANI, seppur censurabile, possa essere valutato con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore CAVAZZANI MICKAEL a tutto il 17.11.2009, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della ricorrente, se versata.