COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Acc.Cologno Calcio

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 47 del 11/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società ASD Acc.Cologno Calcio TORNEO “O.VILLA” Camp. All. Dilettanti

Gara Vignate/Cologno Calcio  del 23/05/2009

C.U. n.45 del CRL datato 28/05/2009

La società ACC.COLOGNO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea PISANO sino al 15/12/2009, lamentando che la decisione sarebbe eccessiva in relazione ai fatti compiuti.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il GS ha squalificato il calciatore per l’atteggiamento di scherno tenuto nei confronti dell’arbitro e per aver indirizzato uno sputo allo stesso colpendolo alle spalle. Il calciatore nega di aver sputato e chiede una riduzione della sanzione comminatagli. Sentito l’arbitro a chiarimenti il quale ha dichiarato di essere certo dell’autore del gesto, unico presente alle sue spalle e ha confermato l’episodio dello sputo, la Commissione ritiene di dover ribadire le responsabilità del calciatore per quanto contestatogli essendo il rapporto arbitrale dotato di fede privilegiata. In applicazione dei consueti parametri sanzionatori, la Commissione Disciplinare ritiene di poter ridurre la squalifica inflitta dal GS.

Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica del calciatore Andrea PISANO a tutto il 28.10.2009 si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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