COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI L

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI LORENZO ROSSI E DELLA NUOVA VIS PESARO 2006 S.R.L.

Con provvedimento del 2 febbraio 2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

-  il primo, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Nuova Vis Pesaro 2006 S.r.l. della violazione dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubbliche ad organi di informazione, giudizi idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità di altri tesserati e delle Istituzioni Federali;

-  la Società (dichiarata inattiva in data 15 ottobre 2008 con Com. Uff. n. 50 del Comitato Regionale Marche) della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.

  Con nota del 7 aprile 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 17,30 del giorno 5 maggio 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. 

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il sig. Lorenzo Rossi.

  All’inizio del dibattimento, preso atto dell’intervenuta dichiarazione d’inattività della Nuova Vis Pesaro 2006 S.r.l. per la stagione sportiva 2008/2009, il sig. Rossi ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulla quale ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. 

  A seguito di tale istanza, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente

ORDINANZA

“La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche,

premesso

·  che con atto del 2 febbraio 2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

il primo, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Nuova Vis Pesaro 2006 S.r.l. della violazione dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver espresso, nel corso di dichiarazioni pubbliche ad organi di informazione, giudizi idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità di altri tesserati e delle Istituzioni Federali;

la Società della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente;

·  che, all’inizio del dibattimento, il deferito presente ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 Cgs;

·  che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visti

l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,  possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato

che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;

che, in particolare, la sanzione è stata così determinata:

Lorenzo Rossi: sanzione base mesi quattro di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi due e giorni venti;

- che per la Nuova Vis Pesaro 2006 S.r.l. la Procura Federale ha chiesto il non luogo a procedere,

dispone

non doversi procedere nei confronti della Nuova Vis Pesaro 2006 S.r.l. per sopravvenuta estinzione della violazione dovuta alla dichiarazione della medesima Società di cessazione da tutte le attività in data 15 ottobre 2008, con conseguente decadenza dall’affiliazione alla F.I.G.C. della stessa

e l’applicazione della seguente sanzione:

Lorenzo Rossi: inibizione di mesi due e giorni venti.”

Dopo aver dato lettura dell’ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.

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