COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 171 del 06/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. MORRESI PAOLO, TASSO MATTEO, TARQUINI FRANCESCO, BOVE ALESSANDRO, FATTINNANZI LEONARDO, CARNEVALE DANIELE, GIACOVELLI FABRIZIO, FIORI FRANCO, MENDEZ LORENZO, CANULLO MASSIMO, GENTILI ANDREA E DELLE SOCIETA’ A.S.D. CAMERINO CALCIO, A.P.D. CALDAROLA E POLISPORTIVA FIUMINATA.

  Con provvedimento del 22 gennaio 2009 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

-  A) i giocatori, all’epoca dei fatti tesserati per l’A.S.D. Visso, Fiori Franco, Mendez Lorenzo, Tasso Matteo, Tarquini Francesco, Bove Alessandro, Gentili Andrea, Fattinnanzi Leonardo, Carnevale Daniele e Giacovelli Fabrizio, ciascuno, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva con riferimento agli artt. 92, comma 1, e 54, comma 1, N.O.I.F., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver deliberamene concordato tra loro di non partecipare alla gara S.S. Sarnano – A.S.D. Visso, del 15 marzo 2008, valida per il campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Marche e per non essersi presentati in campo per disputare l’incontro medesimo, in risposta anche al mancato soddisfacimento di pretese ragioni economiche;

-  B) il sig. Morresi Paolo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per l’A.S.D. Visso ed attualmente allenatore tesserato per l’A.S.D. Montesanto Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 92, comma 1, NOIF e 40, comma 1, Regolamento L.N.D., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per non essersi presentato in campo in occasione della gara S.S. Sarnano – A.S.D. Visso, del 15 marzo 2008, valida per il Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Marche;

-  C) i calciatori Fiori Franco, attualmente tesserato per l’A.S.D. Camerino Calcio, Mendez Lorenzo, attualmente tesserato per l’A.P.D. Caldarola, Canullo Massimo, attualmente tesserato per la Polisportiva Fiuminata, ciascuno, della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, per non essersi presentati avanti i Collaboratori della Procura Federale per le convocazioni del 28 ottobre 2008 e 17 novembre 2008;

-  D) l’A.S.D. Camerino Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in ordine alla violazione di cui al capo C) ascritta al proprio tesserato; l’A.P.D. Caldarola, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in conseguenza della violazione di cui al capo C) ascritta al proprio tesserato; la Polisportiva Fiuminata a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in conseguenza della violazione di cui al capo C) ascritta al proprio tesserato.

  Con nota dell’8 aprile 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale della F.I.G.C., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,00 del giorno 5 maggio 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie, istanze e quanto altro ritenuto utile ai fini della difesa.

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e per le parti deferite: Morresi Paolo, Tasso Matteo, Tarquini Francesco, Bove Alessandro, Fattinnanzi Leonardo, Fiori Franco, Mendez Lorenzo e l’A.S.D. Camerino Calcio, rappresentata dal presidente Domenico Quadraroli.

  Preliminarmente atteso il mancato perfezionamento della notifica nei confronti di Giacovelli Fabrizio, la Commissione ha disposto lo stralcio della posizione del medesimo deferito e la restituzione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza.

  Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanne come da verbale di udienza.

  Il Morresi deduceva le condizioni di totale abbandono messe in atto dalla Società nei confronti della squadra, costretta a subire pesanti umiliazioni.

  Il Tarquini, confermando quanto esposto dal Morresi, faceva presente che, dopo aver fatto fronte per oltre tre mesi alle spese di trasferta, si trovò nell’impossibilità di partecipare alla gara in questione per motivi economici.

  I calciatori Tasso e Bove, ulteriormente confermando lo stato di totale abbandono da parte della Società, asserivano che, dopo l’episodio contestato, conclusero regolarmente, nonostante tutto, la stagione sportiva con la propria squadra.

  Il Fiori si giustificava asserendo di non avere potuto rispondere alle convocazioni dell’Organo federale inquirente in quanto fissate in orari e giorni incompatibili con il proprio lavoro, di non essere riuscito a comunicare con la sede della Federazione e di avere avvertito la Società di tale sua impossibilità.

   L’A.S.D. Camerino Calcio, come sopra rappresentata, deduceva di avere tempestivamente provveduto ad avvertire il proprio calciatore della necessità di presentarsi alla convocazione disposta dalla Procura Federale della FIGC.

  Invitate a concludere, le parti deferite intervenute in dibattimento, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo, tutti, il proscioglimento da ogni addebito.

  Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.

Motivi della decisione

  La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento, ritiene fondato il deferimento per le motivazioni ivi addotte ed alle quali si riporta integralmente.

  Risulta pacifico in atti che la squadra dell’A.S.D. Visso, all’epoca dei fatti militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Marche, in data 15 marzo 2008, si presentò per disputare la gara con la S.S. Sarnano con solo tre giocatori e due dirigenti.

  Dalle indagini svolte dalla Procura Federale è emerso che, in una riunione tenutasi qualche ora prima della gara, numerosi giocatori decisero di non parteciparvi, stante il mancato riscontro da parte del Presidente della Società di condizioni più favorevoli per la squadra ed il pagamento dei rimborsi spese arretrati.

  Anche l’allenatore Morresi, presente alla riunione, dopo avere cercato di convincere i propri calciatori a giocare la gara, per spirito di solidarietà verso la squadra, decise di non presentarsi in campo.

  Orbene, i comportamenti tenuti dai deferiti, come sopra descritti, risultano in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 92, comma 1,  e 54, comma 1, delle NOIF e, per il Morresi, con riferimento agli artt. 35, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico e 40, comma 1, del Regolamento della L.N.D.  

  Risulta altresì accertato che i calciatori Mendez, Fiori e Canullo, nonostante duplice convocazione, non si presentarono avanti i Collaboratori della Procura Federale, con ciò violando la disposizione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva. Di tali condotte antiregolamentari poste in essere dai propri tesserati, devono rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Cgs, anche le rispettive Società di appartenenza.

  Considerati tutti gli elementi qui rappresentati, tenuto conto di quanto emerso in dibattimento, la Commissione ritiene congruo quantificare e graduare le sanzioni nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

  La Commissione,

§  dispone lo stralcio della posizione del sig. Giacovelli Fabrizio e la restituzione degli atti alla Procura Fedrale della F.I.G.C. per quanto di competenza;

§  commina le seguenti sanzioni:

-  squalifica di mesi uno al calciatore Tasso Matteo;

-  squalifica di mesi uno al calciatore Tarquini Francesco;

-  squalifica di mesi uno al calciatore Bove Alessandro;

-  squalifica di mesi uno al calciatore Gentili Andrea;

-  squalifica di mesi uno al calciatore Fattinnanzi Leonardo;

-  squalifica di mesi uno al calciatore Carnevale Daniele;

-  squalifica di mesi uno al calciatore Canullo Massimo;

-  squalifica di mesi due al calciatore Fiori Franco;

-  squalifica di mesi due al calciatore Mendez Lorenzo;

-  squalifica di mesi due all’allenatore Morresi Paolo;

-  ammenda di €150,00 (centocinquanta/00) ciascuna alle società: A.P.D. Caldarola, A.S. Camerino e Polisportiva Fiuminata.

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