COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 174 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.S.R. TIRASSEGNO ‘95 avverso sanzioni merito gara New

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 174 del 13/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO C.S.R. TIRASSEGNO ‘95 avverso sanzioni merito gara New Generation – Tirassegno ‘95, del 25.4.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 168 del 29.4.2009.

  Il reclamo risulta privo di sottoscrizione, la cui irregolarità, neppure sanata con le modalità di cui all’art. 33, comma 9, del Codice di giustizia sportiva, lo rende inammissibile impedendone di accertare la provenienza e la legittimazione, e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. 

  La Commissione,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società C.S.R. Tirassegno ‘95 per difetto di sottoscrizione. Nulla dispone per la relativa tassa non versata.

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