COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 174 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S. HELVIA RECINA RECANATI CALCETTO avverso sanzioni
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 174 del 13/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO G.S. HELVIA RECINA RECANATI CALCETTO avverso sanzioni merito gara Helvia Recina Recanati Calcetto – Acli Ascoli, del 18.4.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 - Com. Uff. n. 165 del 22.4.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 600,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori nei confronti degli ufficiali di gara.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo il G.S. Helvia Recina Recanati Calcetto, deducendo:
- di essere estranea agli avvenimenti accaduti e riportati nel referto arbitrale;
- che i propri dirigenti presenti all’incontro si adoperarono al fine di garantire l’incolumità degli ufficiali di gara;
- che nessuno dei ridetti dirigenti si accorse degli sputi all’arbitro;
- che, al termine dell’incontro, gli ufficiali di gara furono accompagnati alla loro autovettura senza rilevare alcun problema.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto.
In base agli atti ufficiali, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità, per avere gli stessi, per tutta la durata dell’incontro, insultato e minacciato i giocatori della squadra ospite e gli ufficiali di gara e per avere uno di loro, nel corso del secondo tempo, attinto l’arbitro con uno sputo in pieno viso.
Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa.
Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori del G.S. Helvia Recina Recanati Calcetto nei confronti degli ufficiali di gara giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.
P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dal G.S. Helvia Recina Recanati Calcetto ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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