COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 174 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. CAMILLONI ALFREDO avverso sanzione merito ga

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 174 del 13/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL SIG. CAMILLONI ALFREDO avverso sanzione merito gara Accademia Calcio – Atletico Numana, del 24.4.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff.  n. 53 del 29.4.2009 del Comitato Provinciale di Ancona.

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in esame, comminava al sig. Camilloni Alfredo, nell’occasione allenatore dell’Accademia Calcio Montefano, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2009 per aver “contravvenuto gravemente ai principi di cui all’art. 1, comma 1, del Cgs”.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il sig. Camilloni Alfredo, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della squalifica inflittagli, in quanto: a) egli sarebbe intervenuto al solo fine di rafforzare la richiesta dei dirigenti ospiti all’arbitro di indicare in referto un diverso calciatore rispetto a quello effettivamente espulso; b) il tutto si sarebbe svolto in un clima collaborativo e particolarmente amichevole.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Camilloni, a fine gara, gli chiese, cortesemente  e con varie promesse, di accedere alla richieste dei dirigenti dell’Atletico Numana di indicare come espulso un calciatore diverso.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentiti il reclamante e l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte.

  A parere di questo Collegio, il comportamento ascritto al Camilloni, peraltro dallo stesso non contestato, deve essere ricondotto nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e quindi sanzionato con la pena ivi prevista.

  Ne deriva, pertanto, che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal sig. Camilloni Alfredo, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica al 15 maggio 2009. 

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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