COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 174 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BLUE SGACC 98 avverso sanzioni merito gara Pesar

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 174 del 13/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. BLUE SGACC 98 avverso sanzioni merito gara Pesaro Calcio – Blue Sgacc 98, del 25.4.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 73 del 29.4.2009 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Gasparini Riccardo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Blue Sgacc 98, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto la frase ingiuriosa da questi proferita non era indirizzata all’arbitro ed il colpo sul taccuino fu del tutto accidentale. 

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al calciatore Gasparini, riferendo che lo stesso, espulso per avere proferito ad alta voce una frase blasfema, inizialmente si allontanava, ma poi tornava indietro e gli dava una botta al taccuino facendoglielo cadere a terra.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;uditi l’arbitro e la reclamante;ritenuta provata la responsabilità del calciatore Gasparini in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma;visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, la cui sanzione ivi prevista è stata correttamente cumulata con quella conseguente all’espulsione. P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Blue Sgacc 98 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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