COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 174 del 13/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. A.C. AZZURRA COLLI avverso sanzioni merito

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 174 del 13/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. A.C. AZZURRA COLLI avverso sanzioni merito gara Spinetolese – Azzurra Colli, del 18.4.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 166 del 24.4.2009. 

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ficcadenti Daniel Claudio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2011 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. A.C. Azzurra Colli, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata.

  A dire della reclamante, l’arbitro sarebbe incorso in un evidente errore di persona ed indicava in Mignucci Fabio l’effettivo responsabile dei fatti erroneamente ascritti al Ficcadenti.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro, nelle foto dei calciatori presenti alla gara, mostrategli in forma anonima, ha riconosciuto come autore dei fatti persona diversa dal Ficcadenti e dal Mignucci. 

  LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;sentito l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuto che il gravame possa essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione impugnata, essendo emersi, dall’espletata istruttoria, fondati dubbi sulla identità dell’autore del gesto posto in essere nei confronti dell’arbitro;ritenuto, quindi, di dover incaricare, ex art. 32, 9° comma, del Codice di giustizia sportiva, la Procura Federale della F.I.G.C. perché compia i necessari accertamenti in ordine all’identità del calciatore che, a fine gara, afferrò l’arbitro per il collo, procurandogli dolore e la necessità di fare ricorso alle cure sanitarie.

P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. A.C. Azzurra Colli, per l’effetto annullando l’impugnata delibera. 

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

  Invia gli atti del presente procedimento alla Procura Federale della F.I.G.C. perché svolga ogni opportuna indagine al fine di identificare il calciatore, autore del comportamento antiregolamentare nei confronti dell’arbitro.

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