COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 20/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 177 del 20/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. LATTANZI ROBERTO E BRACHETTI OMERO E DELL’U.S.D. URBISALVIENSE.

  Con provvedimento del 24 marzo 2009, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

-  il calciatore Roberto Lattanzi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all’art. 61 delle NOIF, per aver disputato, nelle file dell’U.S.D. Urbisalviense, senza averne titolo, perché privo della sottoscrizione di regolare tesseramento per tale Società, alla gara: U.S.D. Urbisalviense – Camerino, del 26 aprile 2008;

-  il sig. Brachetti Omero, in qualità di dirigente accompagnatore dell’U.S.D. Urbisalviense, della violazione di cui all’art. 1, comma 1 , del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto una distinta di gara in cui dichiarava che il calciatore Roberto Lattanzi era regolarmente tesserato e partecipava all’incontro sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore non ne avesse titolo;

-  la Società, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, in relazione alle violazioni per le condotte ascritte al proprio dirigente ed al giocatore.  

  Con nota del 27 aprile 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 17,30 del giorno 19 maggio 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. 

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e per le parti deferite: Lattanzi Roberto, Brachetti Omero, Moglianesi Angelo, Presidente e Legale Rappresentante dell’U.S.D. Urbisalviense, tutti assistiti dal medesimo legale di fiducia.

  All’inizio del dibattimento, il difensore dei deferiti ha proposto per tutti loro istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale.

  A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente

ORDINANZA

“La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche,

premesso

·  che, con atto del 24 marzo 2009, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione:

1)  Roberto Lattanzi, al momento dei fatti non tesserato per alcuna società;

2)  Brachetti Omero, dirigente accompagnatore dell’U.S.D. Urbisalviense;

3)  l’U.S.D. Urbisalviense,

per rispondere:

il calciatore Roberto Lattanzi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all’art. 61 delle NOIF, per aver disputato, nelle file dell’U.S.D. Urbisalviense, senza averne titolo, perché privo della sottoscrizione di regolare tesseramento per tale Società, alla gara: U.S.D. Urbisalviense – Camerino, del 26 aprile 2008;

il sig. Brachetti Omero, in qualità di dirigente accompagnatore dell’U.S.D. Urbisalviense, della violazione di cui all’art. 1, comma 1 , del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto una distinta di gara in cui dichiarava che il calciatore Roberto Lattanzi era regolarmente tesserato e partecipava all’incontro sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore non ne avesse titolo;

la Società, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs, in relazione alle violazioni per le condotte ascritte al proprio dirigente ed al giocatore.

·  che, all’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs;

·  che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visti

l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,  possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato

che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate:

Roberto Lattanzi: sanzione base mesi uno di squalifica, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni venti;

Omero Brachetti: sanzione base mesi uno di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni venti;

U.S.D. Urbisalviense: sanzione base un punto di penalizzazione da scontarsi nella classifica del Campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2009/2010 ed € 500,00 di ammenda, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad un punto di penalizzazione ed € 300,00 (trecento/00) di ammenda;

dispone

l’applicazione delle seguente sanzioni:

Roberto Lattanzi: giorni venti di squalifica;

Omero Brachetti: giorni venti di inibizione;

U.S.D. Urbisalviense: un punto di penalizzazione da scontarsi nella classifica del Campionato di competenza nella prossima stagione sportiva 2009/2010 ed € 300,00 di ammenda.”

Dopo aver dato lettura della ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.

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