COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 27/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. FERRANTI MASSIMO avverso sanzione merito

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 180 del 27/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DEL SIG. FERRANTI MASSIMO avverso sanzione merito gara Matelica – Petritoli, del 12.4.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 135 del 16.4.2008.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ferranti Massimo, asseritamene tesserato per la S.S. Matelica, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2010 per il comportamento dallo stesso tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti degli ufficiali di gara.

  Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo in proprio il Ferranti, chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione.

  Negava il reclamante di avere colpito l’assistente arbitrale, asserendo che l’eventuale contatto fu di certo involontario e causato dalle spinte ricevute dai compagni di squadra. Escludeva di aver poi, al termine dell’incontro, spintonato gli ufficiali di gara, essendosi limitato a chiedere spiegazioni ad un assistente arbitrale ed ad invitare l’altro a riferire il vero su quanto effettivamente accaduto in campo.

  In via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi, indicando all’uopo tre giocatori della squadra avversaria.

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere espulso il Ferranti su segnalazione dell’assistente nr. due, in quanto, a suo dire, lo aveva colpito con un pugno. Al termine dell’incontro, il ridetto calciatore, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, bloccava la terna arbitrale nel sottopassaggio, protestando e dando anche delle spinte agli assistenti, in particolare al nr. due.

  Ascoltato a chiarimenti, l’assistente nr. due riferiva che il Ferranti, in occasione dell’espulsione di un suo compagno di squadra, gli si avvicinò e, con il pugno chiuso e vibrando il braccio, lo colpì, con il dorso della mano, tre volte al mento in rapidissima successione, provocandogli intenso ma momentaneo dolore, perdurato per circa venti minuti. Confermava anch’egli di essere stato, al termine dell’incontro, bloccato e spinto da alcuni giocatori della squadra locale, tra cui il Ferranti

  Ritenutane la necessità, questa Commissione, con ordinanza pubblicata in data 8 maggio 2008 sul Com. Uff. n. 147 del Comitato Regionale Marche, sospendeva il procedimento disponendo, ex art. 32, comma 9, del Codice di giustizia sportiva, i necessari accertamenti ed ogni opportuna indagine alla Procura Federale della F.I.G.C. per la completa ricostruzione dei fatti contestati al Ferranti.

  Con nota qui pervenuta il 20 maggio u.s., la Procura Federale della F.I.G.C. trasmetteva le risultanze degli accertamenti compiuti.

  LA COMMISSIONE

 

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltati il reclamante, l’arbitro e l’assistente arbitrale nr. due;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;letta la relazione della Procura Federale della F.I.G.C. dalla quale risulta provata la responsabilità dell’odierno reclamante in ordine ai fatti ascrittigli;ritenuto che colpire un ufficiale di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio;ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del Ferranti per come accertata. P.Q.M.

accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Ferranti Massimo, per l’effetto riducendogli la squalifica al 30 settembre 2009.

  Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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