COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 27/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL AMATRICE avverso decisioni merito gar

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 180 del 27/05/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. FUTSAL AMATRICE avverso decisioni merito gara Real Folignano – Futsal Amatrice, del 16.5.2009 – Play-off Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “M” - Com. Uff. n. 73 del 20.5.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

RECLAMO A.S.D. REAL FOLIGNANO JUNIOR avverso decisioni merito gara Real Folignano – Futsal Amatrice, del 16.5.2009 – Play-off Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “M” - Com. Uff. n. 73 del 20.5.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

  Il 16 maggio 2009 veniva disputato l’incontro di Play-off del Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “M”, Real Folignano – Futsal Amatrice, gara che veniva dall’arbitro sospesa definitivamente al trentunesimo minuto del secondo tempo, sul risultato di 3 a 7.

  Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, sull’assunto che l’arbitro non avrebbe “posto in essere i provvedimenti necessari a riportare la calma in campo pur non avendo subito alcuna violenza fisica”, disponeva la ripetizione della gara, dandone mandato alla competente Delegazione.

  Lo stesso Giudicante comminava le seguenti sanzioni:

-  ammenda di € 250,00 all’A.S.D. Futsal Amatrice, per avere alcuni propri tesserati e sostenitori partecipato alla rissa accesasi in campo;

-  squalifica fino al 31 agosto 2010 al calciatore Centofanti Alessio, per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro e di un giocatore avversario, innescando una rissa fra i tesserati delle due Società;

-  ammenda di € 350,00 e squalifica del campo per una gara all’A.S.D. Real Folignano Junior per avere alcuni propri tesserati e sostenitori partecipato alla rissa accesasi in campo e per aver permesso, a fine gara, ad un estraneo di avvicinare l’arbitro e strattonarlo vigorosamente per la divisa, procurandogli dolore.

  Avverso le predette decisioni, con distinti atti, hanno inoltrato rituali reclami l’A.S.D. Futsal Amatrice Junior, chiedendo:

-  l’aggiudicazione a proprio favore della gara de quo con il punteggio maturato sul campo, in quanto la rissa sarebbe stata innescata da un giocatore della squadra avversaria e l’incontro sarebbe stato sospeso per le intemperanze perpetrate dai dirigenti e sostenitori locali;

-  la revoca della sanzione comminata al calciatore Centofanti Alessio;

-  l’annullamento dell’ammenda;

e l’A.S.D. Real Folignano, chiedendo:

-  l’aggiudicazione della gara a proprio favore per la condotta violenta posta in essere dal calciatore della squadra avversaria Centofanti;

-  la revoca della squalifica del campo;

-  l’annullamento dell’ammenda, in quanto nessuno avrebbe avvicinato l’arbitro a fine gara.

  A dire dell’A.S.D. Futsal Amatrice la rissa generale scaturita in campo e che coinvolse la maggior parte dei componenti le squadre, i dirigenti della squadra del Real Folignano ed il pubblico che fece irruzione in campo, sarebbe stata innescata non dal proprio portiere, ma da un giocatore della squadra avversaria ed alimentata esclusivamente dai sostenitori locali.

  Secondo l’A.S.D. Real Folignano Junior la responsabilità per l’accaduto sarebbe tutta da ascrivere alla società avversaria.

  Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere definitivamente sospeso l’incontro in esame, al trentunesimo minuto del secondo tempo, per il venir meno delle condizioni per proseguirlo a seguito di una violenta rissa accesasi in campo. La stessa ebbe origine per il comportamento violento posto in essere dal calciatore della squadra ospitata Centofanti nei confronti di un avversario, con il successivo coinvolgimento della generalità dei tesserati delle due squadre e buona parte del pubblico presente entrato sul terreno di gioco. Alcuni intervennero cercando di sedare la rissa, ma senza riuscirvi.

  Lo stesso ufficiale di gara riferiva che il Centofanti fece ritorno sul terreno di gioco, per porre in essere la descritta condotta, dopo essere stato espulso per avergli scagliato il pallone addosso, colpendolo alle gambe.

  Motivi della decisione

  La Commissione, letti i gravami ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, dispone quanto segue.

  Preliminarmente, in rito, s’impone la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, attesa la ricorrenza di evidenti ragioni di connessione.

  Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del reclamo dell’A.S.D. Real Folignano Junior avverso la squalifica del campo per una giornata di gara in quanto sanzione inferiore al minimo e, quindi, non impugnabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, comma 3, lett. c) del Codice di giustizia sportiva.

  Nel merito, dagli atti ufficiali, nonché dalle ammissioni delle società reclamanti, emerge con chiarezza che la gara venne sospesa perché il generale coinvolgimento, delle due squadre e di buona parte dei sostenitori presenti, in una rissa, impedì all’Arbitro di proseguirla.

  Ai fini che qui rilevano, non ha importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco. 

  Di tale comportamento sono responsabili entrambe le società - contrariamente a quanto sostenuto da ciascuna reclamante che vorrebbe attribuire esclusivamente all’altra il comportamento ascritto anche ai propri tesserati e sostenitori - e quindi ad entrambe deve essere comminata la sanzione dell’ammenda, diversamente quantificata, e della perdita della gara.

  La squalifica comminata al Centofanti, pur a fronte del permanere delle sue responsabilità per come accertate, deve essere ridotta unicamente alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.

P.Q.M.

la Commissione, riuniti i gravami come sopra proposti, così decide:

a)  commina la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 ad entrambe le Società;

b)  accoglie parzialmente il reclamo dell’A.S.D. Futsal Amatrice nella parte inerente la squalifica del calciatore Centofanti Alessio, per l’effetto riducendola al 31 dicembre 2009;

c)  dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.S.D. Real Folignano Junior avverso la squalifica del campo per una giornata di gara;

d)  li respinge nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo all’A.S.D. Futsal Amatrice ed incamerarsi quella dell’A.S.D. Real Folignano Junior.

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