COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI CARLO CASTORINA, CORRE
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI CARLO CASTORINA, CORREA MAURICIO LUIZ, MATTEO PALLOTTA, ROBERTO ZANNINI, ANDREA SGARDI E DELL’A.S.D. TENAX SPORT CLUB.
Con provvedimento del 1 aprile 2009, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- il calciatore Correa Mauricio Luiz della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 7 e 16 dello Statuto federale ed all’art. 34 del Regolamento della LND, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato, dal 2 novembre 2007 al 15 febbraio 2008, a numerose gare disputate dall’A.P.D. Tenax Castelfidardo pur essendo tesserato con altra società, la Chevrolet Tre Colli di Ancona;
- il Presidente sig. Carlo Castorina della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 7 e 16 dello Statuto federale ed all’art. 34 del Regolamento della LND, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito ovvero non verificato l’impiego di un calciatore tesserato con altra società;
- i Dirigenti accompagnatori sigg. Roberto Zannini e Andrea Sgardi, nonché il calciatore Matteo Pallotta, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 7 e 16 dello Statuto federale ed all’art. 34 del Regolamento della LND, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere attestato, con la sottoscrizione delle relative distinte di gara, la regolarità della posizione e dell’impiego di un calciatore in realtà tesserato con altra società;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, in relazione alle violazioni per le condotte ascritte, rispettivamente, al proprio Presidente, ai propri tesserati ed al giocatore.
Con nota del 22 maggio 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,00 del giorno 8 giugno 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie, istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione la Società deferita ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, in via preliminare, si eccepisce l’improcedibilità del deferimento a causa della mancata osservanza del termine di cui all’art. 32, comma 11, Cgs, atteso che:
- l’infrazione disciplinare per cui si procede è stata denunciata e la denuncia è pervenuta alla Procura Federale nella stagione sportiva 2007/2008, per fatti avvenuti nell’arco temporale che va dal 2 novembre 2007 al 15 febbraio 2008;
- la Procura Federale ha instaurato il procedimento in data 13 maggio 2008;
- le indagini si sono concluse nella stagione sportiva 2008/2009;
- non risulta essere stata concessa la proroga delle indagini da parte della sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale.
Nel merito, la medesima Società ha chiesto il riconoscimento, in suo favore, dell’esimente dell’errore scusabile, con conseguente proscioglimento da ogni addebito contestato, ovvero, in subordine, la limitazione della sanzione all’ammenda per
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