COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso sanzioni merito gara Monte

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 185 del 10/06/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso sanzioni merito gara Monteluponese – Vis Macerata, del 17.5.2009 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” - Com. Uff. n. 54 del 20.5.2009 della Delegazione Provinciale di Macerata.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava ai calciatori Cetraro Lorenzo, Foresi Andrea, Giacomelli Lorenzo, Lagramate Naip, asseritamente tesserati tutti per la reclamante, la sanzione della squalifica ciascuno per tre gare effettive, per il comportamento dagli stessi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Monteluponese, negando le contestate minacce all’arbitro da parte dei propri tesserati sanzionati e chiedendo, pertanto, la riduzione delle sanzioni impugnate.

  Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i comportamenti specificamente ascritti ai calciatori sanzionati.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’Arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuta provata la responsabilità dei calciatori sanzionati in ordine alle violazioni loro ascritte, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione delle squalifiche, delle quali pertanto deve essere data conferma;visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S.D. Monteluponese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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