COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 78 del 21/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo della P.G.S. DON BOSCO ALESSANDRIA avverso il
provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato
ufficiale Com. Reg. Piemonte e Valle D’Aosta n. 72 del 7.5.2009,
con il quale veniva comminata la sanzione del’inibizione sino al
30.5.2012 al dirigente HYSA Mehmet (gara La Sorgente/Don
Bosco Alessandria del 3.5.2009 - Campionato di Prima Categoria
Girone H)
Con il reclamo in oggetto società Don Bosco Alessandria richiede una riduzione della
sanzione comminata al proprio dirigente sig. Hysa Mehmet, motivando tale richiesta in
base ad una ricostruzione dei fatti discordante da quanto riportato sul rapporto arbitrale,
attribuendo l’accaduto ad una caduta accidentale del direttore di gara.
Questa Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei
fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova
per gli organi di giustizia sportiva.
Infatti l’arbitro ha riferito nel proprio supplemento di rapporto in modo in equivoco che al
46° del secondo tempo il predetto dirigente, dopo avere tentato invano di colpirlo con un
pugno, lo ha colpito con un violento calcio al tallone che lo faceva cadere procurandogli
un forte dolore al polso ed al gomito e che gli impediva di portare a termine la gara.
Successivamente il sig. Hysa tentava nuovamente di colpirlo e di aggredire un giocatore
avversario, infine lo attendeva negli spogliatoi tentando una ulteriore aggressione,
minacciandolo pesantemente.
Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta del suddetto dirigente, che ha
addirittura determinato la sospensione dell’incontro, giustifichi pienamente l’entità della
sanzione comminata dal Giudice Sportivo.
Per tali motivi la commissione disciplinare
RESPINGE
il ricorso della P.G.S. DON BOSCO ALESSANDRIA, con conseguente addebito della
tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.