COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78 del 21/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 78 del 21/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
g) Reclamo proposto dalla a.s.d. Europa avverso le decisioni del
giudice sportivo in ordine alla gara SAVOIA – EUROPA
disputatasi il 26/04/09 nell’ambito del Campionato di Seconda
categoria - girone Q.
Con il reclamo in oggetto, inviato a mezzo raccomandata spedita in data 08/05/09,
la A.S.D. EUROPA contesta la squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice sportivo al
proprio calciatore DECICCO Alessandro, con provvedimento pubblicato sul Comunicato
ufficiale della Delegazione provinciale di Alessandria n° 40 del 30/04/09.
La Società reclamante ritiene eccessiva la punizione inflitta al suddetto calciatore
in relazione ai fatti attribuitigli e contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la
partita SAVOIA – EUROPA, disputatasi il 26/04/09 nell’ambito del Campionato di
Seconda Categoria – Girone Q.
La Commissione disciplinare territoriale,
• rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la
decisione che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo
di cui all’art. 38 n° 2 del C.G.S.;
• osservato che il mancato rispetto dei termini procedurali previsti preclude la
trattazione del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta
versata dalla A.S.D. EUROPA e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica per quattro gare inflitta al calciatore DECICCO Alessandro.