COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/05/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/05/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
GARA: STRUDA’ - PRO CASTROMEDIANO del 14/3/2009
Reclamo della società A.S. STRUDA’ in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a
carico dei calciatori MIGGIANO GIANMARCO e DE CARLO SAMUELE, pubblicati su C.U. n° 39 del
19/3/2009 della Delegazione Provinciale di Lecce.
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
rilevato che il ricorso proposto appare volto solo alla mitigazione delle sanzione inflitta ai giovani calciatori
squalificati, ammettendosi implicitamente la condotta sanzionabile;
rilevato, altresì, che la procedura adottata è pienamente conforme alla normativa regolamentare;
che per quanto sopra descritto la gara ha avuto un regolare svolgimento;
che la sanzione irrogata a carico di entrambi i calciatori appare obiettivamente adeguata alla gravità dei
fatti contestata;
DELIBERA
- rigettarsi il proposto reclamo;
- addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società istante.