COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°351 del 12/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO a carico Soc. US SPADAFORESE (ME), suo Presidente pro-tempore Sig. ANTONINO MICELI e n° 18 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
Campionato di Promozione 2007/2008
Procedimento n°267/A/23
Con nota del 31.03.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n° 18 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.
I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato sprovvisti della certificazione obbligatoria.
La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto, seppure entro i limiti appresso specificati. Infatti, manca agli atti dell’Organo Federale competente la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica di alcuni dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende da precise norme di legge vigenti, ed in particolare dal D.M. 13 Maggio 1995 e dalla legge Regione Siciliana del 30.12.2000 n° 36.
Da quanto sopra, discende che i calciatori in argomento devono rispondere della violazione loro ascritta, atteso che hanno partecipato a gare sebbene sprovvisti di regolare certificati medici.
Ritenuto, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla Società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei certificati mancanti e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 50,00 per ogni certificato non richiesto.
Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 12.05.09, non sono comparsi i deferiti; in assenza di memoria difensiva,
P.T.M.
DELIBERA:
In accoglimento del proposto deferimento,
Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 900,00;
di infliggere al Sig. Antonino Miceli l’inibizione a svolgere qualsivoglia attività sociale e sportiva in seno alla F.I.G.C. a tutto il 31.10.2009.
di infliggere a ciascuno dei seguenti calciatori: Antonino Alessandro, Giacomo Alibrandi, Giuseppe Amendola, Giovanbattista Aneri, Giuseppe Barbera, Vittorio Cuscina, Giuseppe Furnari, Gabriele Grosso, Francesco La Macchia, Giuseppe Lauro, Francesco Mangano, Saverio Patti, Davide Romano, Fabio Scibilia, Pietro Sciotto, Luca Siano, Alessio Sindoni, Stefano Vitale, l’ammonizione con diffida a non disputare gare di campionato se sprovvisti della prescritta certificazione medica.