COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE 
a carico di 
1. Sig. Emanuele Peluso (A.S.D. Ferla) 
2. A.S.D. Ferla 
Procedimento 236/A

 
Considerato che la Procura Federale con nota 5117/168 pf 08-09 /MS/vdb 
del 06 Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe 
indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le 
stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 C.G.S. in relazione all’Art. 32 commi 1) e 7) Regolamento  L.N.D. e articolo 4 commi 1) C.G.S.;  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate  all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 5 Maggio 2009  con inizio alle ore 15,30; 
Dato atto che alla predetta udienza  è presente nessuno. La società deferita ha prodotta nessuna difensiva. 
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: 
Ritenere responsabile degli addebiti loro ascritti infliggendo al  sig. Emanuele Peluso l’inibizione per mesi 1 (uno) alle società A.S.D.  Ferla l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento) 

Raccolte quanto chiesto dalle parti deferite: La Società deferita con  la sua memoria difensiva, riconosce l’addebito contestatogli  giustificando per l’impossibilità di reclutamento dei giovani nel  proprio centro abitato, quindi invoca la causa di forza maggiore, chiede l’archiviazione del deferimento o in via subordinata l’applicazione del minimo edittale. 

Ritenuto che quanti rinviati giudizio devono, comunque, rispondere della violazione delle norme regolamentari in materia. 
DELIBERA: 
di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig.  Emanuele Peluso (Presidente A.S.D. Ferla) l’inibizione ai sensi per gli effetti di cui all’art. 19-punto 1- lettera h) C.G.S. per mesi 1(uno); alla società A.S.D. Ferla l’ammenda di €1.000,00 (mille).

La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale.

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