COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE


DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE 
a carico di 
1. Sig. Angelo Salvatore Furco (Presidente A.S.D. Montemaggiore) 
2. A.S.D. Montemaggiore (PA)

Procedimento 237/A

 
Considerato che la Procura Federale con nota 5153/165 pf 08-09 /MS/vdb del 06 Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 C.G.S. in relazione all’Art. 32 commi 1) e 7) Regolamento  L.N.D. e articolo 4 commi 1) C.G.S.; 
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 5 Maggio 2009 con inizio alle ore 15,30; 
Dato atto che alla predetta udienza  è presente il sig. Zappia Giuseppe, delegato della società. 
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: 
Ritenere responsabile degli addebiti loro ascritti infliggendo al sig. Angelo Salvatore Furco  l’inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Montemaggiore l’ammenda di € 1000,00 (mille) 

Raccolte quanto chiesto dalle parti deferite: ha prodotto memoria difensiva, con la quale, nell’ammettere l’infrazione contestatagli, si giustifica con la impossibilità a reclutare gli elementi necessari, trattandosi di piccolo centro abitativo con la prevalenza di persone anziane e con un notevole tasso di emigrazione.

Ritenuto che quanti deferiti devono, comunque, rispondere di  quanto a carico accertato, in applicazione delle norme vigenti in materia; 
DELIBERA: 
di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Angelo Salvatore Furco (Presidente A.S.D. Montemaggiore ) l’inibizione ai sensi per gli effetti di cui all’art. 19-punto 1- lettera h) C.G.S. per mesi 1(uno); alla società A.S.D. Montemaggiore l’ammenda a titolo di responsabilità diretta  di €500,00 (cinquecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate, e alla Procura Federale.

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