COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENT
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA
FEDERALE
a carico di
1. Sig. Milioto Salvatore(Presidente U.S. Racalmuto Calcio)
2. U.S. Racalmuto Calcio (AG)
Procedimento 243/A
Considerato che la
Procura Federale con nota 5669/157 pf 08-09 /MS/vdb del
24 Marzo 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha
deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere
delle violazioni di cui agli art.5 comma 1) C.G.S. e art.4 comma 1) e art. 5
comma 2) C.G.S.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza
dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 5 Maggio 2009 con inizio alle
ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti
deferite.
Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la
richiesta:
Ritenere responsabile degli addebiti loro ascritti infliggendo al sig.
Milioto Salvatore l’inibizione per mesi 3 (tre); alla società U.S. Racalmuto
Calcio l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento).
Raccolte quanto chiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere
degli addebiti loro ascritti ed accertati( vedi nota della Commissione vertenze
Econimiche, debitamente notificata e deferimento Procura Federale;
DELIBERA:
di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto
di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe
indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Milioto Salvatore
(Presidente U.S. Racalmuto Calcio) l’inibizione ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 19-punto 1- lettera h) C.G.S. per mesi 3(tre); alla
società U.S. Racalmuto Calcio l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento).