COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENT
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°360 del 21/05/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO a carico Soc. ACD TERMITANA (PA), suo Presidente pro – tempore Sig.ra LILIANA PELLEGRINO e n° 10 calciatori per volazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.
Campionato di 2^ Categoria 2007/08
Procedimento n° 228/A/40
Con nota del 07.04.2009 , debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.
In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere avere sottoposto n° 10 calciatori a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportive ed agonistica.
La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti ed udito il legale rappresentante e la documentazione da questi prodotta in uno a note difensive, ritiene che il presente deferimento non merita accoglimento, atteso che i calciatori in argomento erano regolarmente muniti della prescritta certificazione medica, tempestivamente inviata al Comitato di appartenenza. Rilevato infine che il Sig. Michele Puma non risulta essere stato tesserato per la Soc. odierna deferita,
alla luce di quanto sopra, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 19.05.2009 alla presenza della Società deferita;
P.T.M.
DELIBERA:
il non luogo a provvedere in ordine al deferimento come sopra proposto perché il fatto non sussiste, disponendo l’archiviazione del procedimento.