COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°369 del 04/06/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato Ufficiale N°369 del 04/06/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1) Sig. Sessa Guglielmo (Consigliere Dirigente A.S.D. Avola Calcio)

2) A.S.D. Avola Calcio

Procedimento 268/A

Considerato che la Procura Federale con nota 845-p.f./08/09 del 5 Maggio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38 commi 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. e art. 4 comma 2) C.G.S..

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 26 Maggio 2009 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza  è presente nessuna delle parti deferite.

Sentito il Rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:

“Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. Sessa Guglielmo l’inibizione a tutto il 30.09.2009; Alla Società A.S.D. Avola Calcio l’ammenda di € 400,00 (quattrocento);”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:  Nessuna memoria difensiva

Ritenuto che: Quanto rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente notificato; 

DELIBERA:

di ritenere responsabili dei capi d’imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: alla Sig. Sessa Guglielmo  (Consigliere-Dirigente A.S.D. Avola Calcio) l’inibizione ai sensi per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1 lettera h ) C.G.S. fino al 30.09.2009 così quantificata per assicurarne l’afflittività;

Alla A.S.D. Avola Calcio, l’ammenda a titolo di responsabilità oggettiva di € 300,00 (trecento).

La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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