COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato ufficiale n° 372 – 11/06/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico So

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato ufficiale n° 372 - 11/06/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO a carico Soc. PGS OR.SA. (RG), suo Presidente pro-tempore  Sig. ANTONELLO LICITRA e n° 3 calciatori per violazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.

Campionato 1^ Categoria 2007/2008

Procedimento n° 274/A/12

Con nota del 08.04.2009, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.

In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto  n° 3 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.

I detti calciatori, invece, sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato pur in assenza della certificazione obbligatoria.

La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva quanto segue: non può acclararsi la responsabilità degli incolpati per quanto loro ascritto atteso che la Società, con propria nota ha inviato i certificati medici relativi ai tesserati deferiti, aventi validità per il Campionato di riferimento.

Pertanto va dichiarato il non luogo a provvedere nei confronti sia del Presidente che dei calciatori, perché il fatto non sussiste.

E’ da rilevare, però, che la Società non ha dato prova circa il loro tempestivo invio al Comitato di appartenenza, per cui va sanzionata con una ammenda che, nella misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei certificati non inviati, e che nella fattispecie si ritiene potere quantificare in € 20,00 per ogni certificato non inviato;

Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 09.06.09, non sono comparsi i deferiti, letta la memoria difensiva

P.T.M.

DELIBERA:

In accoglimento del proposto deferimento,

Di infliggere alla Società in oggetto l’ammenda di € 60,00;

Di dichiarare il non luogo a provvedere nei confronti sia del Presidente che dei calciatori, perché il fatto non sussiste.

Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza Federale F.I.G.C..

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