COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul Comunicato ufficiale n° 380 – 25/06/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO a carico Soc

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figclndsicilia.it e sul

Comunicato ufficiale n° 380 - 25/06/2009

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DEFERIMENTO a carico Soc. FC TREMESTIERI ETNEO ASD (CT), suo Presidente Sig. FRANCESCO LA ROSA e n° 24 calciatori per volazione art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F. ed art. 1, comma 1, C.G.S. per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30.12.2000 n° 36 e D.M. 13 Maggio 1995.

Campionato di 1^ Categoria 2007/08

Procedimento n° 284/A/7

Con nota del 20.05.2009 , debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, commi 1, 2 e 3, N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta di tesseramento dei propri calciatori.

In particolare, la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto  n° 24  calciatori a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica.

La Commissione Disciplinare Territoriale per la Sicilia, esaminati gli atti ed i documenti  prodotti dalla deferita in sede di udienza di trattazione, ritiene che il presente deferimento non merita accoglimento, atteso che i calciatori odierni deferiti erano regolarmente muniti della prescritta certificazione medica, tempestivamente inviata al Comitato di appartenenza.

Alla luce di quanto sopra, contestato ritualmente l’addebito, e rilevato che all’udienza di trattazione celebratasi in data 19.06.2009 i deferiti hanno ritenuto di partecipare;

P.T.M.

DELIBERA:

il non luogo a provvedere in ordine al deferimento come sopra proposto perché il fatto non sussiste, disponendo l’archiviazione del procedimento.

Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza federale F.I.G.C..

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