COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 232 / stagione 2008/2009 –

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 69 del 25/6/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

232 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico di:

- Pujia Carmelo Andrea, calciatore tesserato per la U.S.D. Sales;

- Scrucca Alessandro, Presidente di detta Società;

- la Società U.S.D. Sales,

tutti per la violazione dell’art. 1, c.1 del C.G.S. in relazione agli artt. 39/1 e 40/4 delle N.OI.F..

A conclusione delle indagini effettuate, a seguito di specifica segnalazione del C.R.T in data 10

giugno 2008., la Procura Federale ha disposto il deferimento indicato in epigrafe .

La Commissione, attraverso rituale notifica, ha fissato per la data odierna la discussione alla quale

risultano presenti :

- il Sig. Pujia Antonio, genitore esercente la potestà sul calciatore deferito Pujia Carmelo Andrea;

- il tesserato Scrucca Alessandro, quale Presidente della U.S.D. Sales, in proprio e per conto

della Società, assistito dall’Avvocato Matteo Ormi del Foro di Firenze

In rappresentanza della Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.

Con richiesta di tesseramento, ricevuta in data 21 settembre 2008, il C.R.T. tesserava per la

U.S.D. Sales il calciatore PUJIA Carmine Andrea, nato a Catanzaro il 29 giugno 1993, residente a

Firenze in Piazza Indipendenza n.c. 16.

Il medesimo Comitato appurava successivamente, acquisendo il relati vo tabulato, che presso il

C.R. Trentino Alto Adige risultava tesserato per la Pol. Calisio, fin dal 7 luglio 2007, il calciatore

PUJIA Carmelo Andrea, nato a Catanzaro il 29 giugno 1993.

Revocato con efficacia immediata il tesseramento concesso in data 21 settembre 2008, il C.R.T.

trasmetteva gli atti alla Procura federale per gli eventuali opportuni provvedimenti.

In apertura di dibattimento il Presidente del Collegio rileva che la convocazione del calciatore non

è stata possibile risultando lo stesso sco nosciuto all’indirizzo risultante dagli atti, rendendo

comunque edotto, mediante lettura fattane, il legale rappresentante del deferito che si dichiara

consapevole della portata e della natura dell’addebito.

Legge quindi al genitore del giovane Pujia, qual e rappresentante del minore, il capo di

incolpazione del quale dichiara di prendere piena conoscenza.

Così introdotto il dibattimento, il Presidente del Collegio dà la parola al rappresentante della

Procura Federale il quale chiede una breve sospensione al fine di esaminare con l’Avvocato di

controparte la esistenza dei presupposti per la applicazione dell’ art. 23 del C.G.S., limitatamente

alla Società ed al suo rappresentante. Il genitore del calciatore chiede la prosecuzione del

dibattimento e la concessione dei termini a difesa.

Riaperto il dibattito l’Avvocato Stefanini comunica, preliminarmente, di aver raggiunto con il

rappresentante del Presidente e dell’Ente deferiti un accordo in ordine alla applicazione dell’art. 23

del C.G.S. che esplicita nei seguenti termini :

- al Presidente della Società la inibizione per mesi due:

- alla Società ammenda di € 200,00(duecento) .

La Commissione, sospeso il dibattimento, riunitasi in Camera di Consiglio, ha ritenuta corretta la

qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti ed ha accertato la congruità della sanzione

indicata, per cui accoglie la proposta di accordo.

Riaperto il dibattito il legale rappresentante del calciatore chiede di essere ammesso anch’egli al

patteggiamento, in ordine al quale concor da con il rappresentante della Procura Federale la

applicazione della sanzione della squalifica per due giornate.

Anche in questo caso la Commissione, ritenuto ricorrano i presupposti dell’art. 23 del C.G.S.,

accoglie la proposta e, di conseguenza,

ORDINA

la applicazione delle seguenti sanzioni :

- al calciatore Pujia Carmelo Andrea, la squalifica per due giornate di gara;

- al Presidente della Società, la inibizione per mesi due;

- alla Società A.S.D. Sales, l’ ammenda di € 200,00(duecento)

DISPONE

la chiusura del dibattimento.

ritenendo congrua la proposta della Procura Federale in ordine alla sanzione da comminare.

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