COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04/06/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale POL. JASNAGORA (Campionato Calci
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 04/06/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
POL. JASNAGORA (Campionato Calcio a Cinque Delegazione Provinciale di Cagliari)
Avverso il risultato della gara Jasnagora / Tanit Pula dell’8.05.2009.
La società Jasnagora ha preannunciato reclamo avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo e pubblicati col C.U. n° 41 del 16.05.2009.
A tale preannuncio non ha fatto seguito l’invio del reclamo, nei termini e nei modi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tali motivi, la Commissione, visto l’art. 33 n° 8 del Codice di Giustizia Sportiva, dichiara il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della tassa.