COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 176 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Deferimento

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 59 del 14/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

176 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Deferimento dei Presidenti delle Società di Promozione G.S.D. Orentano Calcio, A.C. Rondinella Calcio, A.S.D. Serre oltre alle suddette società.

Il presente procedimento prende le mosse dalla doverosa comunicazione del Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, datata 23/10/2008, in seguito alla quale il Viceprocuratore Federale avanzava richiesta di deferimento per i Presidenti e le relative società di appartenenza (per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S.) di seguito indicati:

1. Poggetti Franco, Presidente G.S.D, ORENTANO CALCIO

2. Lazzarini Antonio, Presidente RONDINELLA CALCIO S.r.l.

3. Forzoni Alvaro, Presidente A.S.D. Pol. SERRE

affinché rispondessero:

I primi della violazione di cui all'art.1 del C.G.S. in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 del 1/7/2008 della L.N.D. che qui si intendono integralmente richiamate, per aver contravvenuto all'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale o Regionale "Juniores-Under 18" nella stagione sportiva 2008/2009;

le Società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo presidente.

All'udienza tenutasi in data 8 maggio 2009, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale Toscana, con la partecipazione del Sostituto Procuratore, Avv. Mario Taddeucci Sassolini, erano presenti tutti i Presidenti anche in rappresentanza delle relative società.

Preliminarmente le parti tentavano di addivenire, ex art. 23 del C.G.S ad un accordo sulla sanzione che però non dava buon esito e pertanto il Presidente della C.D.T. invitava il Procuratore ad illustrare gli addebiti mossi e le relative richieste.

Ritenendo provata la condotta omissiva denunciata nel capo di incolpazione la Procura lamentava la mancata iscrizione da parte delle società deferite, in violazione del richiamato C.U. n. 1 del 01/07/2008 della L.N.D., al Campionato Provinciale o Regionale “Juniores-Under 18”. L'omissione ad avviso dell'organo di accusa, integrerebbe gli estremi della violazione di cui all'art. 32 comma 1 del Regolamento della L.N.D. ascrivibile ai Presidenti delle società e, per immedesimazione organica, alle relative società.

La Procura avanzava dunque il dubbio che tale omissione potesse essere frutto di una consapevole valutazione tra i costi che comporterebbe una squadra Juniores e l'esiguità delle sanzioni previste; chiedeva pertanto applicarsi a dette società un'ammenda pari al massimo editale e cioè 4000,00 Euro e per i tesserati un mese di inibizione.

Per la difesa il Sig. Poggetti Franco rilevava l'impossibilità di reperire in ambito provinciale calciatori giovani che potessero partecipare a detto campionato; il Sig. Forzoni Alvaro in rappresentanza della Pol. Serre si associava a quanto riferito dal Collega Poggetti ed, auspicando un trattamento uniforme da parte di tutti i Comitati regionali, concludeva richiedendo applicarsi un'ammenda di 1000, 00 Euro e due mesi di inibizione al presidente.

Infine il Sig. Lazzarini, in rappresentanza della soc. Rondinella, contestava le affermazioni della Procura relativamente alla “economicità” della sanzione a fronte del costo della squadra nel campionato Juniores ed affermava che sarebbe stato preferibile investire la somma richiesta dalla Procura nei campionati giovanili.

Tutte le società concludevano comunque per una riduzione della sanzione richiesta.

Appare evidente che non residui alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, come correttamente evidenziato dalla Procura Federale,  trovano pieno conforto documentale e non sono stati mai contestati quanto alla sussistenza dell'omissione.

Nel C.U. n. 1 del 1/7/2008 della L.N.D., depositato in copia dalla stessa Procura, nella disciplina dettata per il Campionato di Promozione al Titolo “Attività Giovanile” si legge:

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), salvo diversa disposizione del competente Comitato Regionale.

Le Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre ai Campionato Regionale o Provinciale "Juniores'' o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, salvo specifica determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale competente, di cui al primo capoverso, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo predetto, l'Organo Disciplinare adotterà una sanzione pecuniaria di importo variabile da Euro 2.000,00 a Euro 4.000,00.”

Acclarata la violazione non resta che specificare la sanzione irrogabile nella forbice dettata dalla norma; nella determinazione dell'ammenda da applicarsi occorre tenere in considerazione la categoria d’appartenenza della squadra (promozione) ed il verosimile “risparmio” ottenuto dalla società.

Tale valutazione deve inoltre tenere conto che la disciplina violata non può che essere conosciuta poiché in vigore da anni; anzi occorre rilevare che le società G.S.D. Orentano Calcio e A.S.D. Serre risultano recidive avendo già commesso la medesima inottemperanza.

Pur comprendendo le difficoltà palesate dalle società, la finalità di diffusione del giuoco calcio anche tra i giovanissimi appare meritevole di massima tutela anche in considerazione dello “sgravio” solo di poche società su tante altre che si impegnano efficacemente.

Pertanto appare equa, stante la recidiva acclarata in atti, una sanzione pecuniaria pari ad Euro 4.000,00 per le società recidive ed Euro 3.000,00 per le società la cui omissione è stata commessa per la prima volta; un mese di inibizione dovrà in ogni caso essere applicato a tutti i Presidenti principalmente responsabili della mancata iscrizione.

p.q.m.

La C.D.T. applica ai presidenti Poggetti Franco, Lazzarini Antonio e Forzoni Alvaro, l'inibizione per mesi uno, alle Società G.S.D. Orentano Calcio e A.S.D. Serre l'ammenda di Euro 4.000,00 ed alla A.C. Rondinella l'ammenda di Euro 3.000,00.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it