COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 15/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare TEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 114 del 15/05/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

TEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. FABRO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – PIEGARO / FABRO

DISPUTATA IL 19.04.2009 A PIEGARO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.

N.105 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 22.04.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).

- PER SQUALIFICA CALCIATORE NICIARELLI LUCIO GIUSEPPE PER TRE GIORNATE DI GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.05.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e

richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur regolarmente

convocato.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

La società U.S.D. Fabro lamenta nel proprio reclamo che il fatto relativo al calciatore Niciarelli Lucio

Giuseppe non si è verificato così come descritto dall’arbitro nel proprio referto. Fa presente l’involontarietà

del gesto commesso dal calciatore, il quale mentre si contendeva la posizione all’interno dell’area di rigore

si tratteneva con alcuni avversari ostacolandosi a vicenda e nella circostanza colpiva un avversario al torace

e non al volto, senza procuragli dolore.

Considerato che dallo stesso referto arbitrale non risulta certa la volontarietà del gesto, e comunque

non emergono conseguenze pregiudizievoli subite dal calciatore colpito, si ritiene equo contenere la

squalifica inflitta al Niciarelli dal G.S. a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo proposto in proprio dal calciatore Niciarelli Lucio Giuseppe di ridurre

la squalifica inflitta allo stesso dal G.S. a due giornate effettive di squalifica.

· DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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