COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 29/05/2009 Delibera della Commissione Disciplinare PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DAL
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 119 del 29/05/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
PLAY-OFF SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. MORANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – MORANO / CITERNA
DISPUTATA IL 10.05.2009 A MORANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR.
113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 13.05.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER AMMENDA DI €.250,00;
- PER INIBIZIONE AL DIRIGENTE RINALDINI FABRIZIO FINO AL 12.06.2009;
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PACINI ANDREA PER 6 GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.05.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e
richiesta di riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Quanto dedotto dalla società reclamante non trova alcuna conferma nei referti redatti dal direttore di gara e dal
suo assistente, i quali hanno dettagliatamente evidenziato i comportamenti gravemente antisportivi posti in
essere dal pubblico, dal dirigente Rinaldini e dal calciatore Pacini.
Il reclamo deve essere pertanto respinto con integrale conferma delle decisioni assunte dal G.S.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
· DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.