COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N° 64 del 04/06/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

185 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del calciatore Lopez Dominguez Junior Amaury per violazione dell’art.1, c.1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c.6, delle N.O.I.F.;

della S.S.D. Sangiustignanese per la responsabilità oggettiva di cui all’art.4, c. 2, del C.G.S..

Con provvedimento emesso in data 19 marzo 2009, la Procura Federale ha deferito a questa C.D., su segnalazione dell’Ufficio tesseramenti della F.I.G.C., il calciatore Lopez Dominguez Junior Amaury per aver questi prestato dichiarazione mendace, in ordine al proprio status di calciatore, sulla richiesta di tesseramento inoltrato dalla Società Samgiustignanese, violando così il disposto dell’art. 40,c. 3, delle N.O.I.F..

Viene conseguentemente deferita la Società per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4

Disposta la discussione per la data odierna, attraverso rituale notifica, risultano presenti :

-  per la Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini;

-  per i soggetti deferiti è presente la S.S.D. Sangiustignanese rappresentata dal Presidente Signor Nibi Adriano;

è assente il calciatore nei cui confronti si è proceduto alla notifica del provvedimento ex art. 38, c.8, lettera c) del C.G.S..

In apertura di dibattimento il Presidente della C.D. precisa che l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., ricevuta, in data 8 agosto 2008, la richiesta di tesseramento da parte del calciatore deferito, ha comunicato – provvedendo a sospendere il provvedimento relativo – quanto di seguito testualmente si riporta:

“ Si comunica che la Società S.S.D. Sangiustignanese ha inviato a questo Ufficio il “Modulo per la richiesta di tesseramento” per il calciatore indicato in oggetto, e, trasmesso in data 08.08.2008, la dichiarazione di non essere mai stato tesserato con Società appartenente a Federazione estera (dichiarazione mendace).”

Così introdotto il dibattimento, il Presidente dà la parola al rappresentante della Procura Federale il quale chiede una breve sospensione al fine di esaminare con la controparte presente la esistenza dei presupposti per la applicazione dell’ art. 23 del C.G.S..

Riaperto il dibattito l’Avvocato Stefanini comunica, preliminarmente, di aver raggiunto, con il Presidente della Società deferita, un accordo in ordine alla applicazione dell’art. 23 del C.G.S. che esplicita nei seguenti termini :

la Società patteggia l’ammenda nell’ ammontare di € 400,00 (quattrocento)

La Commissione, sospeso il dibattimento, riunitasi in Camera di Consiglio, ha ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti ed ha accertato la congruità della sanzione indicata, per cui accogliendo la proposta di accordo,

ORDINA

la applicazione delle seguenti sanzioni :

-  alla Società S.S.D. Sangiustignanese la ammenda di € 400,00(quattrocento)

DISPONE

con esclusivo riferimento alla contestazione mossa a detta Società, la chiusura del dibattimento che invece viene continuato nei confronti del calciatore Lopez Dominguez Junior Amaury, nei cui confronti il Sostituto Procuratore Avvocato Stefanini chiede irrogarsi la sanzione della squalifica per mesi tre.

Motiva la richiesta con il non esservi alcun dubbio sul fatto che la violazione del disposto dell’art. 40, c. 6, delle N.O.I.F. sia avvenuta, dato che essa risulta comprovata – per tabulas quindi – dalla richiesta di tesseramento che, sottoscritta dal calciatore, è stata trasmessa dalla Società al competente Ufficio Tesseramenti, con il conseguente coinvolgimento sia del tesserato che della Società.

La C.D. in Camera di consiglio passa a decisione dovendo osservare quanto segue.

Il deferimento è fondato basandosi sulla comunicazione, rilasciata in data 4 agosto 2008, con la quale si attesta che il calciatore Dominguez è stato tesserato per la Federazione Dominicana. La dichiarazione del calciatore, allegata alla richiesta di tesseramento è quindi mendace e determina “ipso facto” la violazione del disposto dell’art.40 (c.6).

Il deferimento è da accogliere, così come è da accogliere la sanzione richiesta dalla Procura Federale perché del tutto attinente alla violazione commessa, tenuto conto anche della mancata presentazione del calciatore alla discussione odierna.

Non può peraltro il Collegio esimersi dall’esprimere la propria perplessità in ordine al mancato deferimento del Presidente della Società il quale, unico soggetto autorizzato ad agire per conto della medesima, ha sottoscritto la richiesta di tesseramento.

P.Q.M.

La C.D. infligge al calciatore Lopez Dominguez Junior Amaury la squalifica per mesi tre da scontarsi dal momento in cui verrà tesserato per società affiliata alla F.I.G.C..

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