F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 18 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 20 Luglio 2009 1) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 18 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 20 Luglio 2009

1) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO 30.6.2009 INFLITTA AL SIG. PINCHI GIULIO SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OFF CATANZARO/PESCINA V.G. DEL 7.6.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 179/DIV dell’8.6.2009)

Con preannuncio di reclamo dell’8.6.2009 la società Pescina Valle del Giovenco S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana CalcioProfessionistico. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava una memoria difensiva nella quale sosteneva che la sanzione inflitta al dirigente era eccessiva rispetto al comportamento, sempre lineare e corretto, tenuto dallo stesso durante tutto il campionato. Evidenziava la ricorrente che soltanto in occasione dell’espulsione (ritenuta ingiusta) di un calciatore della propria squadra il dott. Pinchi pronunciava una frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara, ma si trattava di un mero sfogo in un momento di tensione, per giunta pronunciando la frase “incriminata” senza dare in escandescenza e senza gesti plateali, quasi si trattasse di una riflessione personale ad alta voce, percepita soltanto dal quarto uomo. La ricorrente chiedeva, per tali motivi, la riduzione della sanzione a misura ritenuta più congrua. All’odierna camera di consiglio comparivano il dott. Giulio Pinchi e il rappresentante della società Pescina Valle del Giovenco S.r.l., nella persona dell’avvocato Massimo Carignani, sentiti dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., i quali confermavano la tesi difensiva espressa in atti. La Corte preso atto che dagli atti di causa emerge chiaramente la circostanza che la frase pronunciata dal dott. Pinchi è stata percepita soltanto dal c.d. “quarto uomo”, intenzionalmente inidonea (secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit) a recare pubblica offesa al direttore di gara; riconoscendo, pertanto, al comportamento tenuto dal dirigente in questione nella specifica vicenda, il carattere di mero sfogo personale in un momento di particolare tensione, atteggiamento poco consono alla funzione, anche maieutica, intestata al dirigente sportivo ma giammai inteso a ledere platealmente la reputazione del direttore di gara, Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Piscina Valle del Giovenco di Pescina (L’Aquila) riduce la sanzione dell’inibizione fino al 20.6.2009 compreso. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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