F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 maggio 2009 4) RICORSO DEL REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 maggio 2009

4) RICORSO DEL REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ANTONIO LAMENZA SEGUITO GARA REGGINA/BARI CAMPIONATO PRIMAVERA DEL 10.01.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 164 del 13.01.2009)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 164 del 13.1.2009, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Antonio Lamenza la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara “perché, a giuoco fermo, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al petto; indi, alla reazione dell’antagonista, colpiva con la mano il medesimo al volto”. A seguito di tale increscioso episodio sia il Lamenza che il De Maria del Bari venivano espulsi dall’arbitro. L’arbitro parla di fallo verificatosi a gioco fermo: il fatto si sarebbe verificato nell’approssimarsi di una battuta di calcio di punizione. Ciò sottolinea la gravità del gesto del Lamenza, che , nel momento in cui i calciatori sono soliti trovare la “posizione” ed a smarcarsi per ricevere il pallone ovvero per guadagnare una posizione favorevole all’interno dell’area avversaria, colpiva al petto l’avversario De Maria, il quale  reagiva con uno schiaffo; il Lamenza, non pago di aver azionato questo poco piacevole “scambio di idee”, gli “ricambiava” una manata al volto. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la Reggina calcio S.p.A. per conto del Lamenza, all’uopo contestando in particolare le 4 giornate di squalifica derivanti dalla condotta del calciatore e chiedendone la riduzione. Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va respinto per le seguenti considerazioni. Sul merito della condotta tenuta dal Lamenza non v’ è dubbio che si tratti di gesto volontario e violento, una violenza addirittura reiterata. Giova precisare che per condotta violenta, come altre volte ribadito da questa Corte, non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttori di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando lesioni, siano in grado di porre in pericolo l’integrità fisica della vittima. Qui la violenza c’è stata ed è stata reiterata. Anche la volontarietà c’è stata, tanto che l’arbitro ha espulso sia il Lamenza che il De Maria, il quale, ancorché provocato, ha usato anch’egli violenza contro l’avversario. Anche sulla definizione di giuoco fermo, non vi sono dubbi, in quanto si era in attesa di un calcio di punizione e, quindi, per quanto si trattasse di fase concitata di gioco, comunque si era a gioco fermo. In definitiva, il gesto del Lamenza appare grave e la sanzione irrogata non è suscettibile di attenuazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Reggina Calcio di Reggio Calabria e dispone addebitarsi la tassa reclamo

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