F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 20 Luglio 2009 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DALLA POL. CITTA’ DI
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 21 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 20 Luglio 2009
3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DALLA POL. CITTA’ DI CANICATTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. CITTÀ DI CANICATTINI/FLY VITTORIA DEL 19.4.2009
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 339 del 30.4.2009)
La società Canicattini ricorreva avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 330 del 23.4.2009), che dichiarava inammissibile il reclamo, con cui si contestava la regolarità della gara Canicattini/Fly Calcio Vittoria del 19.4.2009 ritenuta inficiata da episodi turbolenti, per non aver allegato copia della ricevuta comprovante il contestuale invio del reclamo stesso alla controparte. Avverso tale decisione ricorreva la Canicattini, deducendo, tra l’altro, che non era prevista alcuna sanzione per la mancata allegazione della ricevuta in questione. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 339 del 30.4.2009) respingeva il reclamo fondando la decisione sugli stessi motivi posti a base della decisione del Giudice Sportivo, facendo anche presente che l’art. 36 punto 7 C.G.S. prevede che in seconda istanza non possono essere sanate irregolarità procedurali sanzionate in primo grado. Con il presente ricorso la ricorrente chiede la revoca della decisione predetta deducendo in sostanza che l’organo decidente aveva commesso un errore nel dichiarare inammissibile il reclamo. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché non sussistono i presupposti previsti dall’art. 39 C.G.S.. In particolare la reclamante deduce delle censure avverso la decisione della Commissione Disciplinare senza indicare elementi nuovi e successivi alla decisione stessa da utilizzare per la revocazione. Infatti la ricorrente già si è lamentata in primo ed in secondo grado dell’errata valutazione fatta dagli organi decidenti circa la mancata allegazione della ricevuta in questione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla Pol. Città di Canicattini di Canicattini Bagni (Siracusa). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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