F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 2) RICORSO A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009

2) RICORSO A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TIENGO FIM PABULO LUIZ SEGUITO GARA GUIDONIA/LUPA FRASCATI DEL 23.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.11.2008)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, rilevato che il calciatore Tiengo Fim Pabulo Luiz, è stato squalificato per 3 gare effettive dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale in quanto “espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco applaudiva l’Arbitro ed un suo assistente, in modo ironico”; rilevato che avverso tale provvedimento sanzionatorio ricorre la società Lupa Frascati assumendo, attraverso le proprie difese, che la fattispecie addebitata al proprio tesserato non possa essere considerata come integrante quella punita dall’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.; ritenuto che il comportamento sanzionato, ancorché considerato come un gesto di protesta, ha indiscutibile natura irriguardosa per le modalità di manifestazione, stante il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva in tal senso; rilevato, altresì, attesa la riconducibilità del gesto alla fattispecie contestata, che non sussiste l’asserita sperequazione sanzionatoria tra tale contegno ed uno astrattamente ingiurioso, ritenuti diversi dal punto di vista della percezione dell’offesa, in quanto unificati sotto la stessa previsione normativa; ritenuta sostanzialmente corretta la decisione del GS di applicare la sanzione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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