F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 04 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 20 Luglio 2009 3) RICORSO A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 04 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 20 Luglio 2009
3) RICORSO A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA VIAREGGIO/PRATO DEL 16.11.08
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.08)
L’A.C. Prato S.p.A., con atto in data 1.12.2008, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 inflittale in relazione alla gara Viareggio/Prato del 16.11.2008, Campionato di Serie C1, comminatale con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.2008. La decisione gravata è così motivata: - “perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, si introduceva indebitamente negli spogliatoi ed, all’invito ad allontanarsi da parte di un addetto federale, rivolgeva allo stesso una frase irriguardosa”. Nel rapporto del Commissario di Campo si legge “che , durante l’intervallo, tra il primo ed il secondo tempo, un Dirigente dell’A.C. Prato, qualificandosi come il Presidente (in realtà il figlio, Paolo Toccafondi), è entrato, con fare arrogante e maleducato, indebitamente negli spogliatoi, accompagnato da un’altra persona, urlando nel corridoio, dandomi le spalle <<il Presidente va dove gli pare! Ma va a cacare>>”. L’appellante, con l’atto di gravame, lamenta che “la sanzione alla società trova la sua giustificazione nella mancata individuazione del soggetto che si sarebbe reso responsabile del comportamento incriminato”, mentre “gli atti ... testimoniano l'opposto in quanto tale comportamento attribuiscono a Paolo Toccafondi, figlio del Presidente dell'A.C. Prato”, oltre che “socio e componente del Consiglio di Amministrazione della società e quindi, se ritenuto responsabile solo nei suoi confronti dovrà essere preso eventuale provvedimento sanzionatorio”. L’A.C. Prato S.p.A., inoltre, assume che il signor “Toccafondi Paolo si recava nel frangente detto negli spogliatoi per avere un incontro con calciatori ed allenatore” e che – di conseguenza - essendo egli “un dirigente qualificato” avrebbe avuto diritto “di accedere negli spogliatoi della propria squadra durante l'intervallo della partita”. Pertanto, a fronte del tentativo del Commissario di campo di “privarlo di un suo indubbio diritto ... la reazione fu di contestare questo impedimento e di esercitare la propria funzione dirigenziale e per di più sportiva (egli è stato fino a poco fa un calciatore professionista)”. L’appellante conclude, infine, che “non sta alla società dire o indagare se nel telegrafico battibecco si è inserita o no la espressione <<ma va a cacare>>, che oltretutto non pare, dal referto, neppure diretta al Commissario (<<Dandomi le spalle>>) e quindi per questo e per essere eventualmente determinata da un ingiusto impedimento non è meritevole di sanzione. Mai comunque economica per essere ad personam”. La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all’udienza del 4.12.2008, udita la relazione del componente all’uopo delegato, si è riservata di decidere. Le modalità del fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato sono certe, giacché la stessa appellante, con l’atto di gravame, non ha smentito il tentativo del signor Paolo Toccafondi di entrare negli spogliatoi e della sua irata reazione al rilievo del Commissario di campo, al quale sono attribuite le funzioni dettate dall’art. 68 delle N.O.I.F.. Peraltro, il rapporto da questo redatto, avente valore di prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1.C.G.S., chiarisce a sufficienza che la frase, certamente volgare, era stata proferita nei suoi confronti ed era lesiva del prestigio della funzione e la personale reputazione dello stesso; il gesto di avere parlato “dando le spalle” al medesimo del Commissario di campo, in luogo di rendere dubbio il destinatario della locuzione, sta a significare che, in tal modo, si era inteso dimostrare di non ritenerlo degno di alcuna considerazione. Si è trattato, quindi, di una condotta colpevole, alla stregua del dettato dell’art. 5, comma 1, C.G.S., che integra la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascun “soggetto che svolge attività ... comunque riferibile all’attività sportiva” è tenuto ad osservare ai sensi del dettato dell’art. 1, comma 1, C.G.S.. Né vale a giustificare la reazione il preteso impedimento – posto in essere dal Commissario di campo – all’esercizio del diritto “di accedere negli spogliatoi della propria squadra durante l'intervallo della partita”, giacché il soggetto interessato, non avendo titolo per accedere negli spogliatoi, si era falsamente qualificato come il Presidente della squadra A.C. Prato. La decisione gravata – poi – non è motivata sul presupposto della “mancata individuazione del soggetto che si sarebbe reso responsabile del comportamento incriminato”, certamente risultante dal ricordato rapporto, ma – come risulta palese dal suo tenore letterale – dalle modalità del fatto e dalla condotta “arrogante e” maleducata, oltre che dal tono della voce dell’autore, “Dirigente dell’A.C. Prato”, qualificatosi Presidente della società. Priva di pregio, alla luce del tassativo disposto dell’art. 4, comma 2, C.G.S., è anche la tesi che la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata al signor Paolo Toccafondi e non alla società, responsabile “oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti”. In ordine alla doglianza che la sanzione non avrebbe dovuto avere una “sanzione” economica, è sufficiente richiamare il dettato dell’art. 18, comma 1, lett. b) C.G.S.. Il gravame, quindi, non può trovare ingresso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Prato S.p.A. di Prato. Ordina addebitarsi la tassa reclamo.
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