F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009 8) RICORSO DELL’U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009

8) RICORSO DELL’U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAGNONI MIGUEL ANGEL SEGUITO GARA SESTESE/MERATE DEL 26.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

Con atto del 31.10.2009, tempestivo e rituale, la U.S. Sestese Calcio ha adito la C.G.F. avverso la sanzione di cui in epigrafe. La reclamante propone una ricostruzione dei fatti, così come sanzionati dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, diversa e pertanto non accettabile in quanto i rapporti degli ufficiali di gara, godendo di fede privilegiata, ben rappresentano nella loro chiarezza la descrizione degli eventi accaduti e quindi la “violenza” rilevata dall’arbitro nel gesto del calciatore Magnoni non si può prestare ad interpretazione o “letture” differenti; giusta, conseguentemente anche nella commisurazione, appare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nella specifica circostanza alla luce del disposto normativo dell’art. 19.4 b) C.G.S. in considerazione che il Magnoni ha colpito con uno schiaffo al volto un avversario. Il ricorso va pertanto respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sestese Calcio di Sesto Calende (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it