F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009 5) RICORSO DELL’A.C.D. VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFIC

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009

5) RICORSO DELL’A.C.D. VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MESCHINI STEFANO SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/VIRTUS ENTELLA DEL 26.11.2008

(Delibera del Giudice presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

La A.C.D. Virtus Entella ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro la U.S.D. Lavagnese 1919 disputatasi in data 26.10.2008, era stata inflitta la squalifica per 5 gare al calciatore Menchini Stefano “per avere, a gioco in svolgimento, intenzionalmente colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario provocandogli un profondo taglio sul labbro superiore e la rottura per intero di un dente” ai sensi dell’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S. “in considerazione della particolare gravità della condotta violenta e della entità della lesione riportata dal calciatore colpito”. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che la condotta del calciatore non era violenta ed era invece involontaria allegando a discolpa la dichiarazione rilasciata dal calciatore avversario Placida Matteo. Il ricorso è infondato alla luce del referto arbitrale e va pertanto confermato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, non rilevando la dichiarazione rilasciata dal calciatore avversario tra l’altro non esternata nell’immediatezza dell’incontro. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Virtus Entella di Chiavari (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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