F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009 4) RICORSO DEL F.S. SESTRESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009

4) RICORSO DEL F.S. SESTRESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LIBBI FRANCESCO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CUNEO/SESTRESE CALCIO DEL 25.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Campionato Nazionale Juniores – Com. Uff. n. 16 del 29.10.2008)

La F.S. Sestrese Calcio 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale, in relazione alla gara contro il Cuneo disputatasi in data 29.10.2008, era stata inflitta la squalifica per 4 gare al calciatore Libbi Francesco in quanto “espulso per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento colpiva l’avversario con uno schiaffo al volto” ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che la condotta del calciatore non si sia concretizzata in un atto di violenza volontario, bensì un gesto istintivo di difesa. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice Sportivo in base al referto arbitrale. Il ricorso è conseguentemente respinto, dovendosi applicare la norma in questione che prevede la squalifica per non meno di 4 giornate di gara in caso di condotta di particolare violenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.S. Sestrese Calcio 1919 di Sestri Ponente (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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