F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009 1) RICORSO DELL’U.S. BITONTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 62/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Luglio 2009

1) RICORSO DELL’U.S. BITONTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BITONTO/BACOLI SIBILLA DEL 26.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 29.10.2008)

Il Giudice Sportivo ha inflitto alla U.S. Bitonto, a seguito della gara disputata in data 26.10.2008 con la S.S.D. Bacoli Sibilla, l’ammenda di € 2.000,00 “per avere propri sostenitori intonato cori denigratori per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria”. La U.S. Bitonto ha impugnato detta delibera prospettando che i fatti, così come descritti dall’arbitro nel referto, non corrispondevano a verità e che i cori intonati dalla propria tifoseria, peraltro limitati a sole due occasioni, erano da ricondurre, senza dubbio, ad un atteggiamento di puro folklore e goliardia. Per tali motivi ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione dell’ammenda e, in subordine, la riduzione della stessa. Tanto premesso la C.G.F. osserva che il reclamo è privo di pregio e va rigettato. Gli episodi contestati ai tifosi locali sono dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara, muniti di fede probatoria privilegiata, che evidenziano indiscutibilmente la natura razzista dei cori indirizzati nei confronti di un calciatore di colore avversario. Pertanto, ritenuti accertati gli addebiti, la Corte deve valutare la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo del tutto in linea con la gravità di fatti aventi una matrice evidentemente razzista. La loro commissione, pertanto, attesa la reiterata stigmatizzazione da parte dalle Istituzioni Federali, non integra un semplice episodio goliardico e deve essere severamente sanzionata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Bitonto di Bitonto (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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