F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009 5) RICORSO DELL’A.C. MONOPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €2.000,
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009
5) RICORSO DELL’A.C. MONOPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ANDRIA BAT/MONOPOLI DEL 14.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008)
L'associazione Calcio Monopoli propone reclamo di fronte a questa Corte contro il provvedimento disciplinare assunto da Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicato sul Com. Uff. n. 24 del 16.9.2008, che commina un'ammenda di € 2.000,00 alla società reclamante, "perché i propri sostenitori da uno dei pullman che li riportava nella propria sede, lanciavano nella zona antistante lo stadio un petardo di grandi dimensioni la cui esplosione provocava grosso fragore, senza conseguenze. La società reclamante contesta la descrizione dei fatti prodotta dal collaboratore della Procura Federale, signor Nicola Lucarelli, nella quale si descrive il fatto sanzionato, e propone una diversa ricostruzione dei fatti. In via subordinata chiede una riduzione della sanzione, alla stregua di quanto deciso nello stesso settembre 2008 nei confronti di altre società per fatti analoghi. La C.G.F. rileva che, in questo come in molti altri casi, il procedimento sportivo non prevede che la descrizione di fatti sanzionabili prodotta dall'arbitro e dagli altri ufficiali di gara possa esser posta in dubbio con qualsivoglia prova contraria. Del resto, nel caso in questione, la reclamante non produce prove oggettive a sostegno della propria ricostruzione, se non una serie di volantini pubblicitari della società di noleggio pullman dai quali si evincerebbe la mancanza di finestrini apribili nei pullman noleggiati per l'occasione. Il primo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato. Quanto al secondo motivo, la C.G.F. rileva che la fattispecie sanzionata dal Giudice Sportivo non coincide con quelle richiamate nel ricorso, giacché il ricorso a materiale esplosivo non è avvenuto dagli spalti ma all'esterno dello stadio, con l'intenzione chiara di nuocere ai tifosi avversari. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Monopoli di (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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