F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009 3) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009

3) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTALE A SEGUITO GARA RAVENNA/CESENA DEL 7.9.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 18/DIV del 9.9.2008)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 18/DIV del 9.9.2008 con il quale veniva sanzionata la società “Ravenna Calcio S.r.l.” con l’ammenda di € 3.500,00 poiché “i propri sostenitori, più volte, durante la gara, intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica; gli stessi, nel corso della gara, in occasione di calci d’angolo a favore della squadra avversaria, ripetevano frasi offensive verso i calciatori e verso l’assistente arbitrale, ivi ubicato, lanciando numerose bottiglie di plastica e sputi che non raggiungevano alcuno. Tale comportamento veniva reiterato al termine della gara al rientro negli spogliatoi”. Il reclamante, in diritto eccepisce in via preliminare il vizio di nullità degli atti ufficiali costituiti dal referto arbitrale degli assistenti dell’arbitro nonché dal rappresentante della Procura Federale, rilevando il mancato coordinamento e la coincidenza fra i diversi rapporti. Rileva poi il reclamante la assoluta irrilevanza del rapporto dei collaboratori della Procura Federale omettendo, a dire del reclamante, alcune parti essenziali di quanto effettivamente avvenuto in campo. Reclama peraltro il ricorrente la non corrispondenza tra la decisione del Giudice Sportivo e gli atti ufficiali di gara, richiamando l’attenzione sulla circostanza che nel referto arbitrale vi è una indicazione di un comportamento per più volte reiterato durante la gara mentre si evince da un’attenta lettura del referto che il comportamento è avvenuto una sola volta e in un preciso momento della partita. Ricostruisce poi il reclamante l’esatto succedersi degli eventi e chiede, in via preliminare, che venga dichiarata la nullità del referto dell’arbitro e dei suoi assistenti; in via preliminare, che venga dichiarata la nullità dei referti dei collaboratori della Procura Federale; in via principale, che venga accertata l’erroneità e la non corrispondenza tra la decisione del Giudice Sportivo e le risultanze degli atti ufficiali di gara con conseguente dichiarazione di nullità o annullamento della pronuncia del Giudice Sportivo; in via subordinata, la riduzione dell’ammenda, considerando la stessa eccessiva e sproporzionata. La Corte, dopo un attento esame degli atti ufficiali, rileva quanto segue: 1) i referti dell’arbitro, dei suoi assistenti e degli assistenti della Procura Federale non sono soggetti ad interpretazione, se non per mero errore materiale o scambio di persona; non sono pertanto soggetti ad interpretazione rispetto ad una differente ricostruzione dei fatti che gli ufficiali di gara riportano nei loro referti; 2) l’esistenza di più soggetti (arbitro, assistenti dell’arbitro, rappresentanti della Procura Federale) ha la funzione di garantire una visione complessiva dei fatti che accadono prima, durante e dopo lo svolgimento di una gara; pertanto non potrà mai essere eccepita la contraddittorietà e/o l’omissione di alcuni fatti riportati nei referti predisposti da tali soggetti in quanto è dalla lettura complessiva di tutti i referti che si possono evincere gli effettivi accadimenti di una gara sportiva. 3) Nel merito, la Corte rileva che il comportamento dei sostenitori del Ravenna Calcio si è tenuto in un’unica occasione e non reiteratamente durante il corso della gara, pertanto ritiene eccessiva la sanzione adottata dal Giudice Sportivo; Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio di Ravenna, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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