F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009 2) RICORSO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 1
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009
2) RICORSO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 AL SIG. LUIGI VITO BLASI (PRESIDENTE SOCIETÀ TARANTO CALCIO S.R.L.); - AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 5 COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 5 COMMA 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA (NOTA N. 2389/695PF07-08/SP/EN DEL 29.1.2008)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008)
La Taranto Sport S.r.l., con atto del 26.9.2008, ha proposto ricorso avverso le sanzioni dell’ammenda di € 15.000,00 e della inibizione per mesi 1 a carico del suo Presidente signor Luigi Vito Blasi, nonché dell’ammenda di € 15.000,00, nei confronti del medesimo sodalizio, inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008. La decisione gravata è stata assunta a seguito di deferimento - con atto del Procuratore Federale del 29.1.2008 (Prot. n. 2389/695pf07-08/SP/en) – del signor Luigi Vito Blasi, Presidente del Taranto Sport S.r.l. e di detta società, per rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 5 comma 1, C.G.S. per avere espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, riportate dal quotidiano “Corriere dello Sport” del 25.1.2008, pag. 23, riguardanti una decisione della Corte di Giustizia Federale che ha respinto il ricorso del Taranto contro la sanzione dello 0-3 inflitto dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione all’incontro Taranto/Massese dell’11.11.2007 e la società Taranto Sport a titolo di responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4 comma 1 C.G.S., per quanto ascritto al proprio Presidente. Come risulta dalla motivazione del provvedimento oggetto del presente gravame, il Giudice di primo grado ha ritenuto che “affermare, tra l’altro: <<Incredibile, hanno punito le vittime – noi. E hanno premiato i colpevoli, i delinquenti da stadio>>. – <<Ma è colpa mia, ho parlato troppo il Palazzo mi ha isolato. Mi ha messo in castigo>>. – <<Non capisco perché siano stati utilizzati due pesi e due misure. Vuol dire che la Lega di A e B funziona, la Lega di C evidentemente no. La mia è una constatazione amara, so già che mi costerà cara perché il Palazzo è così, vendicativo. In una condizione del genere mi viene solo voglia di ritirare la squadra dal campionato o comunque mandare tutto al diavolo>> - travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in un accusa generalizzata di parzialità. A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da una decisione ritenuta ingiusta, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti a una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale”. La società appellante, con l’atto di gravame, ha sostenuto che “le dichiarazioni rese alla stampa ... non rivestivano (e non rivestono) alcun carattere di censurabilità ai sensi del vigente C.G.S. né risultavano (e risultano) lesive <<della reputazione, del prestigio e della credibilità dell’Istituzione Federale nel suo complesso>>”, ma “piuttosto ... potevano (e possono) essere di certo ricondotti entro i confini del legittimo esercizio del diritto di critica, configurandosi come civili manifestazioni di dissociazione e di dissenso nei confronti di una pronuncia ritenuta in netta ed immotivata antitesi con altra delibera (quella relativa alla gara Atalanta/Milan) in cui l’Organo di prime cure, pur in presenza di fattispecie sicuramente assimilabile all’altra, aveva giudicato in senso diametralmente opposto, disponendo la ripetizione della partita e riconoscendo i motivi di carattere eccezionale di cui all’art. 17 comma 4 C.G.S., a seguito della tragica scomparsa di un tifoso laziale nei pressi di Arezzo”. Secondo la società ricorrente “nessun intento denigratorio od offensivo, dunque, poteva (e può) essere imputato al Blasi, il quale si limitava ad esternare, in maniera peraltro contenuta e pacata, la propria amarezza ed il proprio stupore per il diverso trattamento riservato, in sede disciplinare, a due episodi sostanzialmente identici. In ogni caso, quand’anche si volesse inopinatamente intravedere nelle asserzioni del Presidente tarantino una qualche violazione del C.G.S. (segnatamente l’art. 5 comma 1), è oltremodo evidente ed indubitabile come le sanzioni irrogate in primo grado al Dirigente medesimo ed, in via diretta, alla società pugliese siano assolutamente eccessive e spropositate rispetto alla effettiva portata delle condotte in esame”. Pertanto l’appellante ha concluso perché, la “Corte di Giustizia Federale ..., voglia accogliere il ... reclamo e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata delibera: a) in via principale, prosciogliere il Sodalizio istante ed il suo Presidente signor Luigi Vito Blasi da ogni addebito; b) in subordine, ridurre sensibilmente le sanzioni statuite in primo grado a carico degli stessi dalla Commissione Disciplinare Nazionale”. La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all’udienza del 10.10.2008, udita la relazione del componente all’uopo delegato, il rappresentante della Procura Federale, avv. Lorenzo Giua e l’avv. Michele Cozzone, per delega dell’avv. Eduardo Chiacchio, difensore dell’appellante – il quale ha insistito per l’accoglimento del gravame –si è, quindi, riservata di decidere. Le modalità del fatto contestato al signor Luigi Vito Blasi ed alla Taranto Sport S.r.l. sono certe, giacché la stessa società appellante, con l’atto di gravame, non ha smentito che siano state proferite le frasi ritenute non conformi ai principi dettati dall’art. 5, comma 1, C.G.S., oggetto del deferimento del Procuratore Federale, riportate a pag. 23 del Corriere dello Sport del 25.1.2008, ma ha sostenuto che sarebbero state pronunciate nel “legittimo esercizio del diritto di critica”. Tale tesi non può essere accolta, perché le frasi innanzi trascritte – come messo in rilievo dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione gravata – avevano contenuti tali da potere indurre i lettori del giornale che le ha riportate a nutrire gravi sospetti circa la correttezza e l’imparzialità dell’intero “Palazzo”, ovvero della F.I.G.C., che ispirerebbe la sua azione a sentimenti di “vendetta”, così ledendo il prestigio e la reputazione dell’intera Associazione, della quale la Taranto Sport S.r.l. è partecipe (cfr. art. 1 Statuto). L’affermare che la decisione contestata sia stata assunta per infliggere una punizione alle “vittime” ed, al contempo, per premiare “i colpevoli, i delinquenti da stadio”, allo scopo di “isolare” e mettere “in castigo” il signor Luigi Vito Blasi, utilizzando “due pesi e due misure”, “perché il Palazzo è così, vendicativo” non costituiscono frasi che contengono specifiche e lecite denunzie di errori o carenze di motivazione o di violazioni delle norme del Codice di Giustizia Sportiva – ovvero critiche alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento censurato – ma mirano a sminuire il prestigio dell’intera Federazione – spregiativamente qualificata “Palazzo”, vocabolo di uso comune per identificare i luoghi del “potere”, distinti e lontani dalla Comunità – alla quale si fa colpa di ispirare la sua azione a criteri di favoritismo nei confronti di soggetti non meritevoli e di ritorsione in danno degli innocenti. Appare evidente, quindi, che le frasi pronunziate dal signor Luigi Vito Blasi sono frutto di una condotta colpevole, alla stregua del dettato dell’art. 5, comma 1, C.G.S., che integra la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascun “soggetto che svolge attività ... comunque riferibile all’attività sportiva” è tenuto ad osservare ai sensi del dettato dell’art. 1, comma 1, C.G.S.. Né le sanzioni irrogate appaiono eccessive in riferimento alla gravità della violazione, onde il gravame come innanzi proposto non può essere accolto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Taranto Sport di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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