F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009 1) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 20 Luglio 2009

1) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 14, COMMA 1 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO TENUTO DAI SUOI SOSTENITORI IN OCCASIONE DELLA GARA PERUGIA/SALERNITANA DEL 28.10.2007

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 2.7.2008)

Con reclamo del 9.7.2008 il Perugia Calcio S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, la società ricorrente depositava un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si sosteneva che: a) le prove addotte dalla Procura Federale a sostegno del deferimento sono inconferenti, stante il fatto che non può riconoscersi valore probante alle dichiarazioni rese dal Presidente e dal Vice Presidente della Salernitana che figurano come “parti lese”; b) la Commissione Disciplinare Nazionale ha preso in considerazione soltanto le testimonianze rese davanti al collaboratore della Procura Federale in linea con quanto dichiarato dal Presidente della Salernitana, ignorando quella del Vice Questore della Polizia di Stato in servizio presso lo stadio Curi, secondo il quale i fatti in questione non erano mai accaduti; c) dalla visione del filmato depositato presso la Procura Federale si evince che una sola bottiglietta d’acqua vuota e schiacciata colpisce il Presidente della Salernitana al braccio sinistro e non alla spalla come denunciato, fatto questo che, data la sua levità, non può rientrare nelle fattispecie previste dall’articolo 14, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva; d) non erano state applicate dalla Commissione Disciplinare Nazionale le attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva; e) e, in conclusione, si chiedeva, in via principale l’annullamento della delibera inerente la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, in subordine, la riduzione della suddetta sanzione a misura più equa. All’odierna camera di consiglio comparivano il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Sostituto Procuratore Lorenzo Giua, che chiedeva la conferma della sentenza di condanna del Giudice di prime cure, e il rappresentante del Perugia Calcio S.p.A., nella persona dell’avvocato Stefano Vitale, sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti. La Corte considerato che il lancio di oggetti all’indirizzo di persona fisica, atto comunque grave e pericoloso ai fini dell’incolumità fisica e della sicurezza in genere all’interno degli impianti sportivi, è un fatto che risulta acclarato dagli atti di causa, non smentito dalla parte deferita; ritenute già applicate dal Giudice di prime cure le attenuanti previste dall’art. 13 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Perugia Calcio di Perugina e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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