F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 08 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 22 Giugno2009 2) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI,

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 08 Maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 22 Giugno2009

2) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE FINO AL 17.10.2009 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO E DELL’AMMENDA DI € 300,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 17.4.2009)

Va preliminarmente osservato che con lo stesso atto indicato in epigrafe vengono proposti due distinti ricorsi concernenti fattispecie fra loro diverse soggettivamente ed oggettivamente. La prima concerne la responsabilità della società ricorrente per avere il suo presidente espresso pubblicamente minacce ed ingiurie nei confronti di un Assistente arbitrale il giorno 1.3.2008, in occasione della gara del Campionato di Eccellenza Ariano Irpino/Città di Vico Equense, violando così l’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 19, comma 1 lett. h) C.G.S. ed i principi di lealtà, correttezza e probità ivi prescritti. Per la verità tale comportamento era stato in un primo tempo, con delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Com. Uff. n. 76 del 6.3.2008, addebitato al ricorrente nell’erroneo presupposto che fosse dirigente della società ospitante. Successivamente, tuttavia, la Commissione Disciplinare Territoriale in data 30.6.2008, una volta chiarito che il Capone non risultava censito a favore della società Ariano Irpino, annullava il precedente provvedimento e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti ed i necessari adempimenti, in esito ai quali la Commissione Disciplinare Nazionale ha pronunciato la decisione ora impugnata. Con il primo motivo di gravame la parte ricorrente deduce che nella specie sarebbe stato violato il fondamentale principio del ne bis in idem per avere la situazione in esame già in precedenza formato oggetto di un giudicato, che non consentirebbe di procedere ad una ulteriore valutazione della stessa vicenda. La censura non appare, tuttavia, condivisibile, poiché la Commissione Territoriale si è limitata ad annullare senza ulteriori indugi la sanzione a suo tempo irrogata dal Giudice Sportivo in quanto basata su di un erroneo presupposto, ma non ha potuto procedere ad una completa ricostruzione e definizione dei fatti, rimettendo a tal fine alla competenza della Procura Federale la prosecuzione delle indagini per una ricostruzione maggiormente precisa e completa della intera vicenda, cui il Capone aveva partecipato. In attesa di conoscere tali risultanze nessun giudicato si è, quindi, potuto formare, trattandosi per definizione di un procedimento ancora in itinere. Un secondo motivo di gravame investe la completezza e la coerenza delle due disposizioni contestate al ricorrente: quella dell’art. 1, primo comma e quella dell’art. 19, primo comma, lett. h) C.G.S.. Ora pare evidente ad una semplice e piana lettura del testo di legge che l’una impone, fra l’altro, il dovere di comportarsi secondo i principii di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, mentre la successiva fissa la sanzione da comminare in caso di loro inosservanza: ambedue sono da ricostruire, pertanto, come un tipico esempio di combinato disposto, senza che possano in alcun modo sorgere od ingenerarsi dubbi sulla loro chiarezza, completezza e convergenza nella sistematica connessione che le caratterizza. Una terza censura lamenta, infine, il rigore della pronuncia in esame, sia sotto il profilo della proporzione fra l’illecito commesso e la misura della sanzione applicata, sia in base al rilievo che quest’ultima non terrebbe conto del periodo di inibizione già scontato, con l’ovvia conseguenza di aggravarne illogicamente la durata. Quest’ultima doglianza coglie indubbiamente nel segno e come tale merita di essere accolta, ad evitare che la durata della pena da scontare venga illegittimamente prolungata al di là della misura concretamente irrogata dal giudice di prima istanza. Quanto, invece, al secondo ricorso, che riguarda la sanzione comminata alla Polisportiva Nuovo Campobasso, è preliminarmente da rilevare che l’impugnativa per questa società è stata proposta proprio dal signor Capone, proprio nel periodo in cui egli risultava colpito da inibizione e quindi inidoneo ad agire nella sua veste di presidente e legale rappresentante di essa. Sicchè ne consegue la inammissibilità della domanda al riguardo avanzata. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. di Campobasso, in due distinti appelli dichiara: - inammissibile il ricorso proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.; - parzialmente accolto il ricorso del signor Capone Ferruccio, confermando la sanzione computando quanto già scontato dal 6.3.2008 al 30.6.2008. Dispone incamerarsi la tassa reclamo della Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. e restituirsi quella del signor Capone Ferruccio.

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