F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009 8) RICORSO DEL SIG. MELCHIORI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009

8) RICORSO DEL SIG. MELCHIORI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASALE CALCIO/SPEZIA CALCIO DEL 29.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell’1.4.2009)

Con il provvedimento in epigrafe indicato il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato per 3 giornate il ricorrente, allenatore della società A.S. Casale, perchè, allontanatosi a giuoco fermo dalla propria area tecnica, si dirigeva con atteggiamento minaccioso, verso la panchina avversaria. A sua discolpa, il ricorrente chiarisce che egli si era avvicinato a quella parte del campo non con intenzioni ostili, ma per meglio sincerarsi delle condizioni fisiche di un proprio giocatore che era stato colpito violentemente al viso, e che in tale frangente sarebbe stato raggiunto da alcuni insulti provenienti dalla panchina dell’altra squadra. A fronte di tale atteggiamento, mentre si dirigeva verso l’offensore per esigere un maggior rispetto per la sua persona, era stato bloccato dai proprii dirigenti che intendevano evitargli una prevedibile espulsione. La scena così sinteticamente descritta non era stata colta nella interezza del suo svolgimento nè dall’arbitro, nè dal primo assistente di questo, i quali avevano notato unicamente la parte conclusiva dell’episodio. Ciò premesso ed esaminate le complessive risultanze della vicenda quali emergono anche dalla fattispecie che, in relazione alla medesima partita, aveva dato luogo al ricorso proposto dalla società Spezia in occasione della squalifica inflitta al proprio calciatore Nieto, non può del tutto escludersi ogni dubbio sulla attendibilità della ricostruzione proposta dal Melchiori ed in particolare in merito alla effettiva sussistenza di una concreta provocazione nei suoi confronti. Per cui si ritiene di dover parzialmente accogliere il ricorso e per l’effetto ridurre la misura della squalifica comminata al ricorrente da tre a due giornate. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Melchiori Stefano riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Melchiori Stefano per 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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